Art. 37.
           Soggetti con periodo di imposta non coincidente
                          con l'anno solare
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  il  cui  periodo  di imposta non
coincide  con  l'anno  solare  l'applicazione  dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive  e  l'abolizione  dei  contributi  e dei
tributi  indicati  nell'articolo  36,  comma 1, lettere a), b) ed e),
hanno   effetto   dal   primo   periodo  di  imposta  che  ha  inizio
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  In  deroga  a  quanto  disposto  nel comma 1 per i soggetti ivi
indicati  il  cui periodo di imposta e' in corso alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto ed e' iniziato dopo il 30 settembre
dell'anno  precedente,  l'applicazione  dell'imposta  regionale sulle
attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati
nel  medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto
periodo.
  3.  I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall'acconto di
cui  all'articolo  31  i dodicesimi dell'imposta e della tassa di cui
all'articolo  36,  comma  1,  lettere  c)  e  d),  dovute  per l'anno
precedente  a  quello  di  entrata  in  vigore del presente decreto e
relativi  ai  mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto
nei  loro  confronti,  a norma del medesimo comma 2, l'abolizione dei
predetti  tributi e quella di entrata in vigore del presente decreto,
nonche'  l'importo dei contributi di cui alla lettera a) del medesimo
comma  dell'articolo  36  eventualmente  versati  con  riferimento ai
predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi
non scomputati.