Art. 38.
            Determinazione del Fondo sanitario nazionale

  1.  Al  fine  della determinazione del Fondo sanitario nazionale di
parte  corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si
considera   come   dotazione   propria   delle  medesime  il  gettito
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche  prevista  dall'articolo  50,  ed il 90 per cento del gettito
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  al netto delle
quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26.
  2.  I  contributi  per  il  Servizio  sanitario  nazionale riscossi
nell'anno  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto relativi a
presupposti  di  imposizione verificatisi anteriormente costituiscono
per  il  medesimo  anno dotazione propria delle regioni ai fini della
determinazione  delle  quote  di  Fondo  sanitario nazionale di parte
corrente da assegnare alle stesse.
  3.  A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e
Sardegna  al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita
dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
da  ultimo  modificato  dall'articolo  1,  comma  143, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662, e' commisurata alle risorse provenienti dal
Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.
 
           Nota all'art. 38:
            -  Si riporta il testo dell'art. 12, comma 9, della legge
          n. 537 del 1993,  come  modificato   dall'art.   1,   comma
          143,   della   legge   n.   662/1996:  "9.  A  partire  dal
          1994 e  in  attesa  delle  norme  di attuazione di  cui  al
          comma  7, il  concorso delle regioni  a statuto speciale  e
          delle   province   autonome   di Trento  e  di  Bolzano  al
          finanziamento del  servizio    sanitario  e'  stabilito  in
          misura  pari al 42 per cento delle risorse  provenienti dal
          Fondo  sanitario  nazionale  e   dall'attribuzione      dei
          contributi  sanitari in  attuazione dell'art.  1,  comma 1,
          lettera  i), della  legge  23 ottobre   1992,   n. 421    e
          successive   modificazioni, per  la  regione Valle  d'Aosta
          e per  le province autonome  di Trento  e di   Bolzano,  al
          19   per cento  per la regione Friuli-Venezia Giulia  e per
          la Regione siciliana  e al 10,50 per  cento per  la regione
          Sardegna. Quanto  alle regioni  a statuto speciale  e  alle
          province   autonome   di Trento   e    di    Bolzano,    le
          disposizioni  di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi
          1 e 2; 10; 11; 13;  14, comma  1; 15;  16; 17   e 18    del
          decreto    legislativo  30  dicembre    1992  n.    502,  e
          successive modificazioni   ed integrazioni, sono      norme
          fondamentali     di    riforma    economicosociale    della
          Repubblica".