Art. 42.
                     Versamento delle eccedenze

  1.  A  decorrere  dall'anno  1999,  il  Fondo  perequativo  di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
soppresso.
  2.  A  partire  dall'esercizio  1998  e'  istituito  nello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  un  fondo  di compensazione interregionale
alimentato  dalle  eccedenze  finanziarie  realizzate dalle regioni a
statuto ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1;
tali   eccedenze   sono   destinate,   nei  limiti  delle  occorrenze
finanziarie,  in  favore  delle regioni che presentano una perdita di
entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a
carico del bilancio dello Stato.
  3.  Il  Fondo  di compensazione interregionale di cui al comma 2 e'
determinato  in  via  definitiva  nell'anno  successivo  a  quello di
riferimento  sulla  base  del  gettito  dell'imposta  regionale sulle
attivita' produttive effettivamente realizzato.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio, della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata
del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie
al  Fondo  di compensazione interregionale, anche mediante trattenute
periodiche  delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti
accesi presso la tesoreria centrale dello Stato.
  5.   A   decorrere   dall'anno   1998   cessano   le  anticipazioni
straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
  6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20,
comma  2,  del  decreto-legge  18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata sulle
erogazioni  di  cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
  7.  Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie
autonome  di  Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di
risorse  di  cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per
gli  anni  1998  e  1999,  nel  rispetto  degli  statuti di autonomia
mediante  variazioni  delle  quote  del  fondo  sanitario  nazionale,
trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai
sensi  degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello
Stato.  A  partire  dall'anno  2000 non si da' luogo a recupero delle
eccedenze,  ma  si  procede  attraverso  il  trasferimento  di  nuove
funzioni  amministrative,  definite  con  le  procedure  fissate  dai
rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze
medesime.
 
           Nota all'art. 42:
            -  Lo  stralcio   dell'art. 3 della legge n. 549/1995  e'
          riportato in nota all'art. 41.