Art. 51.
                       Imposte e tasse abolite

  1.  Dal  1  gennaio  1998  sono  abolite le tasse sulle concessioni
comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.
702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. Dal 1 gennaio 1999 sono abolite:
    a)  le  tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
al  capo  II  del  decreto  legislativo  15  novembre  1993, n.507, e
all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
    b)  l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione
dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 952;
    c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione
di  cui  all'articolo  3,  comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
  3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui
presupposti  di  imposizione  si  verificano  anteriormente alla data
dalla  quale,  nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto
la  loro  abolizione,  sono  effettuati  anche successivamente a tale
data.
 
           Note all'art. 51:
             - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.L. n. 702/1978:
            "Art.     8.   -    Gli  atti   e  provvedimenti   emessi
          dai      comuni  nell'esercizio  delle   proprie   funzioni
          comprese  quelle attribuite dal D.P.R. 24  luglio 1977,  n.
          616, e  per i quali  sia dovuta  la tassa sulle concessioni
          governative di cui  al D.P.R. 26 ottobre  1972, n.  641,  e
          successive    integrazioni        e   modificazioni,   sono
          assoggettati, a decorrere dal 1 gennaio 1979, a tassa sulle
          concessioni comunali.
            Le tasse   sulle concessioni comunali    sono  dovute  in
          luogo    e nella stessa    misura    delle   corrispondenti
          tasse      sulle      concessioni  governative    e    sono
          disciplinate   dalla   stessa   normativa  con  le seguenti
          eccezioni:
            le  tasse  sono    corrisposte  in  favore   del   comune
          unicamente  in modo ordinario, mediante versamento in conto
          corrente postale intestato al comune medesimo;
            i poteri di accertamento previsti dagli articoli 10 e  13
          del D.P.R.  26  ottobre 1972,  n.  641, sono  estesi  anche
          alle  amministrazioni comunali.
            L'individuazione  degli  atti e  provvedimenti soggetti a
          tassa sulle concessioni comunali e' effettuata con  decreto
          da emanarsi, entro il 30 novembre  1978, dal Ministro delle
          finanze  sentita  l'Associazione   nazionale   dei   comuni
          d'Italia.  Con  la  stessa procedura possono essere emanati
          decreti integrativi o modificativi.
            A decorrere dal decimo giorno  successivo  alla  data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica di
          tali    decreti,  la  tassa  per gli   atti contemplati nei
          decreti stessi va comunque  versata al comune.
            Le  tasse  di rinnovo e  quelle annuali  dovute al comune
          nel primo periodo di applicazione del    presente  articolo
          possono essere versate entro il 30 aprile 1979".
            -  Il  D.Lgs.  n.  507/1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993, disciplinava la tassa
          per l'occupazione di spazi e aree  pubbliche  al  capo  II,
          articoli da 38 a 57.
            -  La    legge n. 952/1977   e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n.  356 del 31 dicembre 1977.
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,  comma  48,  della
          legge  n.  549/1995:  "48.  A  decorrere   dal  1   gennaio
          1996,    l'addizionale  regionale all'imposta   erariale di
          trascrizione prevista  dal decreto legislativo 21  dicembre
          1990,    n. 398, e' sostituita dall'addizionale provinciale
          all'imposta erariale   di trascrizione,   con  applicazione
          delle    disposizioni     contenute   nel    capo   I   del
          citato  decreto legislativo  n. 398  del 1990  e  dell'art.
          10  del decreto-legge  29 aprile 1994,  n. 260, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge 27 giugno 1994,  n. 413.  I
          poteri   e le competenze spettanti  in materia alle regioni
          sono trasferiti  alle province. L'addizionale si applica in
          tutto il   territorio nazionale. Qualora  la  perdita    di
          entrata per le regioni  non sia compensata dall'entrata  in
          libera disponibilita' di  cui al  comma 27,  si provvedera'
          con  contestuale  aumento delle quote del fondo perequativo
          di cui  al comma 2 del presente articolo,  e    contestuale
          proporzionale  riduzione    delle   stesse   quote per   le
          regioni che presentino una eccedenza di entrata".