Art. 52. 
     Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni 
 
  1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento  le
proprie entrate, anche tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,   dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei  singoli  tributi,  nel
rispetto delle esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti.  Per  quanto  non   regolamentato   si   applicano   le
disposizioni di legge vigenti. 
  2. I regolamenti sono approvati  con  deliberazione  del  comune  e
della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio  di
previsione  e  non  hanno  effetto  prima  del  1  gennaio  dell'anno
successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie  sono  comunicati,
unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero
delle finanze, entro trenta giorni dalla data in  cui  sono  divenuti
esecutivi  e  sono  resi  pubblici  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti  sono
adottati in conformita'  alle  disposizioni  dello  statuto  e  delle
relative norme di attuazione. 
  4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti per vizi
di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
  5. I  regolamenti,  per  quanto  attiene  all'accertamento  e  alla
riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono  informati  ai
seguenti criteri: 
    a) l'accertamento dei tributi puo'  essere  effettuato  dall'ente
locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26
e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
    b)  qualora  sia  deliberato   di   affidare   a   terzi,   anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione  dei
tributi e di tutte le  altre  entrate,  le  relative  attivita'  sono
affidate: 1)  mediante  convenzione  alle  aziende  speciali  di  cui
all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno  1990,  n.
142,  e',  nel  rispetto  delle  procedure  vigenti  in  materia   di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa'
per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata  a  prevalente  capitale
pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della
citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti  tra
i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel  rispetto
delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione  dei
servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione  presso
altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo  di
cui al predetto articolo 53; 
    c) l'affidamento di cui  alla  precedente  lettera  b)  non  deve
comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
    d) il visto di esecutivita' sui  ruoli  per  la  riscossione  dei
tributi  e  delle  altre  entrate  e'  apposto,  in  ogni  caso,  dal
funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 
  6. La riscossione coattiva dei tributi e  delle  altre  entrate  di
spettanza delle  province  e  dei  comuni  viene  effettuata  con  la
procedura di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio  di
riscossione di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto  14
aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata
agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4. 
  7. Con decreto del Ministro delle finanze, da  emanare  secondo  le
procedure  di  cui  all'articolo  53,  sono  stabilite   disposizioni
generali in ordine ai criteri di affidamento  e  di  svolgimento  dei
servizi in questione al fine di assicurare la necessaria  trasparenza
e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto  anche  conto
delle effettive riscossioni. 
 
           Nota all'art. 52:
            - Si  riporta il testo degli  art icoli 22,  24, 25, 26 e
          28 della legge n. 142/1990:
            "Art. 22  (Servizi pubblici locali). -  1. I comuni e  le
          province,    nell'ambito   delle   rispettive   competenze,
          provvedono alla gestione dei servizi  pubblici  che abbiano
          per  oggetto  produzione di  beni  ed attivita'  rivolte  a
          realizzare  fini sociali  e   a   promuovere   lo  sviluppo
          economico e civile delle comunita' locali.
            2.  I  servizi    riservati in via esclusiva ai comuni  e
          alle province sono stabiliti dalla legge.
            3. I comuni e le province    possono  gestire  i  servizi
          pubblici nelle seguenti forme:
            a)   in   economia,  quando  per  le  modeste  dimensioni
          o   per   le caratteristiche   del   servizio   non     sia
          opportuno  costituire  una istituzione o una azienda;
            b)   in concessione  a  terzi, quando  sussistano ragioni
          tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
            c)   a mezzo   di  azienda    speciale,  anche    per  la
          gestione  di    piu'  servizi  di  rilevanza  economica  ed
          imprenditoriale;
            d) a mezzo di istituzione,  per  l'esercizio  di  servizi
          sociali senza rilevanza imprenditoriale;
            e)  a   mezzo di societa' per  azioni o a responsabilita'
          limitata a prevalente      capitale    pubblico      locale
          costituite      o    partecipate  dall'ente  titolare   del
          pubblico   servizio, qualora sia   opportuna  in  relazione
          alla   natura o  all'ambito  territoriale  del servizio  la
          partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati".
            "Art. 24 (Convenzioni) - 1. Al  fine di svolgere in  modo
          coordinato  funzioni   e  servizi  determinati  i comuni  e
          le    province    possono  stipulare  tra   loro   apposite
          convenzioni.
            2.  Le  convenzioni   devono stabilire i fini, la durata,
          le forme di consultazione degli enti contraenti,  i    loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
            3.  Per la gestione a tempo  determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          regione,  nelle  materie di   propria  competenza,  possono
          prevedere   forme   di   convenzione obbligatoria  fra    i
          comuni    e  le  province,    previa  statuizione    di  un
          disciplinaretipo".
            "Art. 25 (Consorzi).  - 1. I comuni e le   province,  per
          la   gestione   associata  di    uno  o    piu'  servizi  e
          l'esercizio di  funzioni possono costituire   un  consorzio
          secondo  le   norme previste   per le  aziende speciali  di
          cui  all'art. 23,  in quanto   compatibili. Al    consorzio
          possono partecipare  altri enti  pubblici, ivi comprese  le
          comunita' montane, quando siano a cio' autorizzati, secondo
          le leggi alle quali sono soggetti.
            2.   A   tal   fine  i rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi     dell'art.     24,  unitamente  allo  statuto  del
          consorzio.
            3. In particolare   la convenzione deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli     organi  consortili
          coerentemente a  quanto disposto dai commi   5,  5-bis    e
          5-ter    dell'art.    36, e dalla lettera   n) del comma  2
          dell'art.  32,  e  prevedere  la  trasmissione,  agli  enti
          aderenti,  degli atti   fondamentali   del consorzio;    lo
          statuto    deve disciplinare l'organizzazione,  la nomina e
          le  funzioni degli organi consortili.
            4. Salvo   quanto previsto dalla    convenzione  e  dallo
          statuto   per i consorzi, ai quali partecipano  a mezzo dei
          rispettivi rappresentanti legali  anche enti   diversi   da
          comuni    e    province,  l'assemblea    del  consorzio  e'
          composta dai rappresentanti degli    enti  associati  nella
          persona  del  sindaco,    del  presidente  o  di  un   loro
          delegato, ciascuno con responsabilita'  pari alla quota  di
          partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
            5.  L'assemblea elegge il consiglio  di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
            6. Tra gli stessi  comuni  e  province  non  puo'  essere
          costituito piu' di un consorzio.
            7.  In    caso di rilevante  interesse pubblico, la legge
          dello Stato puo'     prevedere   la      costituzione    di
          consorzi    obbligatori     per l'esercizio di  determinate
          funzioni    e  servizi.    La  stessa    legge  ne  demanda
          l'attuazione alle leggi regionali.
            7-bis.   Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'  aventi
          rilevanza economica e imprenditoriale,  ai consorzi  creati
          per    la  gestione  dei servizi sociali se  previsto nello
          statuto, si  applicano, per quanto attiene   alla  finanza,
          alla  contabilita'    ed  al    regime  fiscale,   le norme
          previste  per le  aziende  speciali.  Agli altri   consorzi
          si applicano le norme dettate per gli enti locali".
            "Art.  26 (Unioni  di  comuni).  - 1.  In  previsione  di
          una    loro  fusione,   due   o piu'   comuni   contermini,
          appartenenti  alla    stessa  provincia,  ciascuno      con
          popolazione  non  superiore    a  5.000  abitanti,  possono
          costituire  una unione per  l'esercizio di una   pluralita'
          di funzioni o di servizi.
            2.    Puo' anche  far parte  dell'unione non  piu' di  un
          comune  con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
            3. L'atto costitutivo ed  il regolamento dell'unione sono
          approvati con unica deliberazione  dai    singoli  consigli
          comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
            4.    Sono   organi    dell'unione   il   consiglio,   la
          giunta  ed  il presidente, che   sono eletti    secondo  le
          norme   di legge  relative ai comuni  con popolazione  pari
          a quella  complessiva dell'unione,   il regolamento    puo'
          prevedere  che   il  consiglio  sia espressione  dei comuni
          partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.
            5.  Il  regolamento  dell'unione  contiene  l'indicazione
          degli  organi  e  dei   servizi da   unificare, nonche'  le
          norme  relative alle   finanze dell'unione ed  ai  rapporti
          finanziari con i comuni.
            6.  Entro dieci anni  dalla costituzione dell'unione deve
          procedersi alla  fusione, a  norma dell'art.   11.  Qualora
          non si  pervenga alla fusione, l'unione e' sciolta.
            7.    Alla unione   di   comuni  competono le  tasse,  le
          tariffe e  i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
            8.  Le  regioni promuovono  le  unioni  di  comuni  ed  a
          tal    fine provvedono   alla    erogazione  di  contributi
          aggiuntivi   a  quelli normalmente previsti per  i  singoli
          comuni.  In  caso   di erogazione di contributi aggiuntivi,
          dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene
          costituita in  comune con   legge regionale,    qualora  la
          fusione non sia  stata deliberata prima di tale  termine su
          richiesta dei comuni dell'unione".
            "Art.   28 (Natura  e ramo).  - 1.  Le comunita'  montane
          sono  enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni
          montani parzialmente montani  della    stessa    provincia,
          allo    scopo    di   promuovere   la valorizzazione  delle
          zone    montane,  l'esercizio   associato   delle  funzioni
          comunali,    nonche'  la   fusione di tutti   o parte   dei
          comuni associati.
            2.  Le comunita'  montane   hanno   autonomia  statutaria
          nell'ambito  delle  leggi    statali  e  regionali  e   non
          possono, di norma,  avere una popolazione inferiore a 5.000
          abitanti. Dalle comunita' montane sono comunque  esclusi  i
          comuni  con    popolazione complessiva   superiore a 40.000
          abitanti  e  i  comuni  parzialmente  montani   nei   quali
          la  popolazione  residente  nel  territorio  montano    sia
          inferiore al 15 per cento  della popolazione   complessiva.
          Detta  esclusione non  priva i rispettivi territori montani
          dei  benefici  e degli interventi speciali per  la montagna
          stabiliti  dalle Comunita'  europee  o dalle  leggi statali
          e regionali.
            3. La  legge regionale puo' prevedere  l'esclusione dalla
          comunita' montana di quei comuni  parzialmente montani  che
          possono    pregiudicare   l'omogeneita'      geografica   o
          socioeconomica; puo'   prevedere altresi'  l'inclusione  di
          quei  comuni  confinanti,  con  popolazione non superiore a
          20.000 abitanti, che siano   parte integrante  del  sistema
          geografico e socioeconomico della comunita'.
            4.  Al  fine  della  graduazione e differenziazione degli
          interventi di competenza delle regioni   e delle  comunita'
          montane,    le  regioni,  con  propria     legge,   possono
          provvedere   ad     individuare   nell'ambito  territoriale
          delle    singole comunita'   montane fasce  altimetriche di
          territorio, tenendo conto  dell'andamento  orografico,  del
          clima,     della     vegetazione,     delle     difficolta'
          nell'utilizzazione agricola del suolo,  della    fragilita'
          ecologica,    dei  rischi    ambientali  e    della realta'
          socioeconomica".
            -  Il    D.P.R.  29  settembre    1973,  n.  602,   reca:
          "Disposizioni sulla riscossione  dell imposte  sul reddito"
          ed  e'   pubblicato, salve   le successive modifiche, nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 268 del 16 ottobre 1973.
            - Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.  43,  reca:  "Istituzione
          del Servizio di riscossione dei tributi e di  altre entrate
          dello  Stato  e di altri enti pubblici, ai  sensi dell'art.
          1, comma 1, legge   4  ottobre  1986,  n.    657"    ed  e'
          pubblicato,    salve    le  successive   modifiche,   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 49 (s.o.) del 29 febbraio 1988.
            - Il  R.D. 14 aprile  1910, n.  639, reca:  "Approvazione
          del  testo  unico   delle disposizioni   di legge  relative
          alla   riscossione  delle  entrate    patrimoniali    dello
          Stato",    ed    e'    pubblicato,    salve   le successive
          modifiche,  nella  Gazzetta   Ufficiale  n.  227   del   30
          settembre 1910.