Art. 57. Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni 1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis"; b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole "art. 7 della parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella"; c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso: 1) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola "autoveicoli" e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto"; alla stessa lettera, nel numero 5, dopo le parole "di beni mobili" sono inserite le seguenti: ", esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella,"; 2) nell'articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonche' le note; 3) nell'articolo 8, comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto"; 4) nell'articolo 11, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis"; d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione, dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.". 2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stesso articolo 59 e' inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l).". 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
Note all'art. 57: - Si riporta il testo degli articoli 7 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, come modificati dal presente decreto: "Art. 7 (Atti non soggetti a registrazione). - Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis, della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica". "Art. 51 (Valore dei beni e dei diritti). - 1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o di diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio. 3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titoli e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutzione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. 4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 1-bis della tabella. L'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto". - Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 8 e 11 della tariffa, parte prima (Atti soggetti a registrazione in termine fisso), annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, come modificati dal presente decreto: "Art. 4. - Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio: 1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2): le stesse aliquote di cui all'art. 1; 2) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinite ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4%; 3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa: 1%; 4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su unita' da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7; 5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: 1%; 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria: 1%; b) fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costruire: analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa': lire 250.000; c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe: lire 250.000; d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti: 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro: lire 250.000; 2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lettera a). e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa: 1%; f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico: 1%; g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico: 1%". "Art. 7. - Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto: a)-b)-c)-d)-e) (soppresse); f) unita' da diporto: 1) natanti: a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto: lire 105.000; b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto: lire 210.000; 2) imbarcazioni: a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto: lire 600.000; b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto: lire 900.000; c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto: lire 1.200.000; d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto: lire 1.500.000; 3) navi: lire 7.500.000". "Art. 8. - Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita' da diporto ovvero su altri beni e diritti: le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti; b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: 3%; c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: 1%; d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: lire 250.000; e) che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto: lire 250.000; f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorche' recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, gia' facenti parte di comunione fra i coniugi: modifica di tali condanne o attribuzioni: lire 250.000; g) di omologazione: lire 250.000". "Art. 11. - Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11-bis; atti di ogni specie per i quali e' prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa: lire 250.000". - Si riporta il testo degli articoli 12 e 59 del D.L.gs. n. 346/1990, evidenziando mediante parentesi, nell'art. 59, il comma 2, abrogato dal presente decreto: "Art. 12 (Beni non compresi nell'attivo ereditario). - 1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10; b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10; c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione; e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice; f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione; g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite; h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro; i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge; l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico". "Art. 59 (Applicazione dell'imposta in misura fissa). - 1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro: a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 12. 2. (Per le donazioni di veicoli di cui all'art. 12, lettera l), l'imposta si applica nelle misure fisse stabilite nell'art. 7 della parte prima della tariffa allegata al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384). 3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57".