Art. 7. 
Determinazione del valore della produzione  netta  delle  imprese  di
                            assicurazione 
 
    1.  Per  le  imprese  di  assicurazione  la  base  imponibile  e'
determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri
proventi tecnici,  b)  dei  proventi  derivanti  da  investimenti  in
terreni  e  fabbricati,  da  altri  investimenti  diversi  da  quelli
costituiti da immobilizzazioni finanziarie e da profitti sul realizzo
di investimenti mobiliari diversi da quelli  derivanti  da  azioni  o
quote, e la somma: c) delle provvigioni, comprese quelle di  incasso,
e delle altre spese di acquisizione,  d)  degli  importi  pagati  per
sinistri, comprese le  spese  di  liquidazione,  e)  degli  oneri  di
gestione degli investimenti in terreni e fabbricati e  delle  perdite
su realizzo di investimenti  mobiliari,  f)  delle  variazioni  delle
riserve  tecniche  obbligatorie  e  degli  altri  oneri  tecnici;  g)
dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. 
    2. I componenti positivi e  negativi  della  base  imponibile  si
assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio,
al netto delle  cessioni  in  riassicurazione  e  con  esclusione  di
qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.