Art. 9. 
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di  cui
                 all'articolo 3, comma 1, lettera d) 
 
  1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  la
base imponibile e' determinata dalla differenza tra  l'ammontare  dei
corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facolta'  di  optare  per  la
determinazione  della  base  imponibile  secondo  le  norme  previste
nell'articolo 5, comma 3.  L'opzione  deve  essere  esercitata  nella
dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha  effetto  dall'inizio  del
periodo di imposta cui essa si riferisce  e  fino  a  quando  non  e'
revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. 
  3. Per i soggetti che esercitano  attivita'  agricola,  diversi  da
quelli di cui al comma 1, dalle societa' e enti di  cui  all'articolo
3, comma 1, lettera a), e  dalle  societa'  di  cui  alla  successiva
lettera b),  compresi  gli  esercenti  attivita'  di  allevamento  di
animali di cui all'articolo 78 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la base imponibile e' determinata  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  o,  ricorrendone  le
condizioni, comma 3. 
 
           Note all'art. 9:
             - Si riporta il testo dell'art. 78 del TUIR:
            "Art.  78  (Imprese di allevamento).   - 1. Nei confronti
          dei soggetti che esercitano  attivita'  di  allevamento  di
          animali  oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art. 29 il reddito relativo alla  parte      eccedente
          concorre     a     formare     il     reddito     d'impresa
          nell'ammontare determinato attribuendo a  ciascun  capo  un
          reddito  pari  al    valore   medio   del   reddito agrario
          riferibile  a   ciascun   capo allevato entro    il  limite
          medesimo,  moltiplicato  per un coefficiente idoneo a tener
          conto delle diverse incidenze dei  costi. Le relative spese
          e  gli  altri  componenti  negativi  non  sono  ammessi  in
          deduzione.
            2.    Il valore   medio   e il   coefficiente  di cui  al
          comma 1  sono stabiliti ogni   due anni con    decreto  del
          Ministro  delle    finanze, di concerto   con  il  Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste.   Le disposizioni  del
          presente  articolo  non  si  applicano  nei  confronti  dei
          redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).
            3. Il  coefficiente moltiplicatore  non si applica   agli
          allevatori  che   si  avvalgono  esclusivamente  dell'opera
          di   propri   familiari quando,    per    la  natura    del
          rapporto,  non si  configuri  l'impresa familiare.
            4.    Il    contribuente  ha    facolta',    in   sede di
          dichiarazione    dei  redditi,  di  non   avvalersi   delle
          disposizioni del presente articolo".