Art. 15. Ispezioni 1. Il contenitore approvato e' sottoposto ad ispezioni periodiche ad intervalli non maggiori di trenta mesi, fatta eccezione per i contenitori nuovi, per i quali l'intervallo di tempo tra la data di costruzione e la data della prima ispezione non puo' superare i cinque anni. 2. Oltre alle ispezioni suddette, e' cura del proprietario sottoporre il contenitore ad ispezioni ogni qualvolta esse appaiono necessarie, nonche' dopo le riparazioni di notevole entita' o che comunque interessano le strutture portanti.