Art. 15.
                              Ispezioni
  1. Il  contenitore approvato e' sottoposto  ad ispezioni periodiche
ad  intervalli non  maggiori di  trenta mesi,  fatta eccezione  per i
contenitori nuovi, per  i quali l'intervallo di tempo tra  la data di
costruzione  e la  data della  prima  ispezione non  puo' superare  i
cinque anni.
  2.  Oltre  alle  ispezioni   suddette,  e'  cura  del  proprietario
sottoporre il  contenitore ad ispezioni ogni  qualvolta esse appaiono
necessarie, nonche'  dopo le  riparazioni di  notevole entita'  o che
comunque interessano le strutture portanti.