Art. 19. Documentazione relativa alle ispezioni e riparazioni 1. Tutte le ispezioni sono documentate da rapporti di visita che sono conservati, almeno fino alla data della successiva ispezione, in una sede del proprietario in Italia e restano disponibili per l'esame da parte dell'ente tecnico, qualora questi ne faccia richiesta. 2. Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del proprietario; b) numero di identificazione del contenitore (riga 3 della targa); c) data e luogo dell'ispezione e data entro la quale il contenitore deve essere sottoposto all'ispezione successiva; d) eventuali riparazioni eseguite e loro descrizione; e) identificazione della persona o persone dell'ente tecnico che ha eseguito la ispezione; f) esito dell'ispezione e, in caso di esito positivo della stessa, dichiarazione che il contenitore si trovi in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio; g) firma dell'incaricato o degli incaricati dell'ispezione.