Art. 21. Provvedimenti per contenitore con targa di approvazione incompleta o senza targa 1. Il contenitore e' fermato ed il suo utilizzo non e' permesso sino al momento in cui il proprietario non ha provveduto all'apposizione su di esso della targa secondo le modalita' previste dal presente regolamento. Qualora pero' il proprietario dimostri che il contenitore e' stato approvato in conformita' alla Convenzione, le autorita' addette al controllo possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico. Il suo utilizzo non e' comunque ulteriormente permesso sino alla sua regolarizzazione.