Art. 21.
              Provvedimenti per  contenitore con targa
              di approvazione incompleta o senza targa
  1. Il  contenitore e' fermato  ed il  suo utilizzo non  e' permesso
sino  al   momento  in   cui  il   proprietario  non   ha  provveduto
all'apposizione su di esso della  targa secondo le modalita' previste
dal presente regolamento. Qualora  pero' il proprietario dimostri che
il contenitore e' stato approvato in conformita' alla Convenzione, le
autorita' addette al controllo  possono permettere che il contenitore
proceda fino  a destinazione per lo  scarico. Il suo utilizzo  non e'
comunque ulteriormente permesso sino alla sua regolarizzazione.