Art. 22.
                 Provvedimenti per  contenitore con
                    la data  di ispezione scaduta
  1. Il  contenitore e'  fermato sino  a che  il proprietario  non ha
provveduto all'esecuzione della visita; tuttavia le autorita' addette
al controllo, qualora il contenitore sia in buone condizioni, possono
permettere  che il  contenitore proceda  fino a  destinazione per  lo
scarico.
  2.  Il riutilizzo  del  contenitore non  e' comunque  ulteriormente
permesso  fino  all'esecuzione,  con esito  positivo,  dell'ispezione
dovuta.