Art. 22. Provvedimenti per contenitore con la data di ispezione scaduta 1. Il contenitore e' fermato sino a che il proprietario non ha provveduto all'esecuzione della visita; tuttavia le autorita' addette al controllo, qualora il contenitore sia in buone condizioni, possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico. 2. Il riutilizzo del contenitore non e' comunque ulteriormente permesso fino all'esecuzione, con esito positivo, dell'ispezione dovuta.