Art. 23. Provvedimenti per un contenitore trovato difettoso 1. Quando un contenitore e' trovato dalle autorita' addette al controllo, in condizioni tali da poter creare un rischio per la sicurezza, e' fermato. 2. Tuttativa, le autorita' addette al controllo ne possono permettere il trasporto alle condizioni di sicurezza che ritengono piu' idonee al fine di consentirne la riparazione, o destinarlo allo scarico o trasportarlo fino ad un luogo in cui puo' essere ripristinato. 3. Il riutilizzo del contenitore non e' comunque ulteriormente permesso sino al suo ripristino in condizioni di sicurezza.