Art. 23.
         Provvedimenti per un contenitore trovato difettoso
  1.  Quando un  contenitore e'  trovato dalle  autorita' addette  al
controllo,  in condizioni  tali da  poter  creare un  rischio per  la
sicurezza, e' fermato.
  2.  Tuttativa,  le  autorita'   addette  al  controllo  ne  possono
permettere il  trasporto alle  condizioni di sicurezza  che ritengono
piu' idonee al fine di  consentirne la riparazione, o destinarlo allo
scarico  o  trasportarlo  fino  ad   un  luogo  in  cui  puo'  essere
ripristinato.
  3.  Il riutilizzo  del  contenitore non  e' comunque  ulteriormente
permesso sino al suo ripristino in condizioni di sicurezza.