Art. 3.
                         Norme complementari
  1.  Con  successivi decreti  del  Ministro  dei trasporti  e  della
navigazione  vengono stabilite  le  norme  tecniche complementari  di
adeguamento  al progresso  tecnico e  agli aggiornamenti  adottati in
sede  internazionale,  come previsti  dagli  articoli  IX e  X  della
Convenzione.
 
           Nota all'art. 3:
            -  L'art.    IX  della   Convenzione internazionale sulla
          sicurezza dei contenitori (CSC), vedi note  alle  premesse,
          cosi' recita:
                                 "Articolo IX
                           Procedura di  emendamento
                         dell'intera Convenzione o di
                                 parte di essa
            1.  La  presente  Convenzione  puo'    essere emendata su
          proposta di  una  Parte  contraente  mediante  una    delle
          procedure enunciate nel presente articolo.
             2. Emendamento previo esame in seno all'Organizzazione:
            a)  su  domanda di una Parte contraente, ogni emendamento
          proposto  da  tale        Parte      della         presente
          Convenzione    sara'     esaminato dall'Organizzazione.  Se
          viene  adottato da  una maggioranza   dei due  terzi    dei
          presenti   e  votanti al  Comitato  di sicurezza  marittima
          dell'Organizzazione, ai  lavori del  quale tutte le   Parti
          contraenti  saranno   state   invitate a   partecipare  con
          diritto di   voto,   tale emendamento verra'  comunicato  a
          tutti  i  membri  dell'Organizzazione  ed  a tutte le Parti
          contraenti  almeno  sei  mesi  prima  che  venga  esaminato
          dall'Assemblea  dell'Organizzazione.  Ogni Parte contraente
          che non sia membro dell'Organizzazione   sara'  autorizzata
          a  partecipare   ai suoi lavori    ed    a   votare  quando
          l'emendamento       verra'       esaminato   dall'Assemblea
          dell'Organizzazione;
            b)  ove venga  adottato da una maggioranza dei due  terzi
          dei membri presenti e  votanti dell'Assemblea, e ove   tale
          maggioranza  comprenda  una   maggioranza dei   due   terzi
          delle  Parti  contraenti presenti  e votanti, l'emendamento
          sara' comunicato dall'Organizzazione    a  tutte  le  Parti
          contraenti per l'accettazione;
            c)  tale emendamento entrera' in vigore  dodici mesi dopo
          la data in cui   sara' stato   accettato   dai due    terzi
          delle Parti  contraenti.  L'emendamento entrera'  in vigore
          per  tutte    le  Parti   contraenti ad eccezione di quelle
          che, prima della sua entrata  in vigore, avranno fatto  una
          dichiarazione per indicare di non accettarlo.
             3. Emendamento da parte di una conferenza:
            A  richiesta  di  una  Parte    contraente, appoggiata da
          almeno un terzo delle Parti contraenti, una Conferenza  dei
          Governi  alla  quale  saranno invitati gli   Stati previsti
          dall'articolo  VII,    verra'  convocata   dal   Segretario
          generale   al   fine  di  esaminare  gli  emendamenti  alla
          presente Convenzione".
             - L'articolo X della stesa Convenzione dispone:
                                  "Articolo X
                             Procedura speciale di
                          emendamento degli allegati
            1.  Ogni   emendamento  degli  allegati,  proposto     da
          una   Parte contraente sara'  esaminato dall'Organizzazione
          a richiesta  di detta Parte.
            2. Ove venga adottato da una   maggioranza di  due  terzi
          dei  presenti e votanti al Comitato  di sicurezza marittima
          dell'Organizzazione, ai dibattiti del quale tutte le  Parti
          contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto
          di     voto,  ed  ove  tale   maggioranza   comprenda   una
          maggioranza  dei    due    terzi delle   Parti   contraenti
          presenti  e votanti, l'emendamento  verra' comunicato   dal
          Segretario    generale  a  tutte  le  Parti  contraenti per
          l'accettazione.
            3.  Tale emendamento  entrera'  in  vigore ad  una   data
          che    sara' fissata  dal Comitato  di sicurezza  marittima
          al  momento della  sua adozione, a meno che ad  una    data
          anteriore,  che  verra'  fissata  nello  stesso tempo   dal
          Comitato  di sicurezza  marittima, un   quinto delle  Parti
          contraenti,    o cinque  Parti  contraenti  ove tale  cifra
          sia inferiore,  abbiano notificato  al Segretario  generale
          di    sollevare  delle  obiezioni     contro  il      detto
          emendamento.    Le  date    previste nel presente paragrafo
          saranno   fissate da una maggioranza   dei  due  terzi  dei
          membri    presenti  e votanti   dal Comitato di   sicurezza
          marittima, comprendente a  sua volta una   maggioranza  dei
          due terzi  delle Parti contraenti.
            4.    Dal momento   in cui   un  emendamento entrera'  in
          vigore,  esso sostituira' per tutte   le  Parti  contraenti
          che   non abbiano sollevato obiezioni,  ogni   disposizione
          anteriore  cui  si    riferisca;   una obiezione  sollevata
          contro  tale emendamento da  una Parte contraente non sara'
          vincolante  nei confronti delle altre  Parti contraenti per
          quanto    attiene    all'accettazione     del     tipo   di
          contenitore  cui  si applica la presente Convenzione.
            5.  Il    Segretario generale informera'   tutte le Parti
          contraenti e tutti i  membri dell'Organizzazione   di  ogni
          domanda   o comunicazione presentata ai sensi  del presente
          articolo nonche'  della    data  in  cui  ogni  emendamento
          entrera' in vigore.
            6.  Allorche'    il  Comitato    di sicurezza   marittima
          esamina,   ma non adotta,   una   proposta    d'emendamento
          degli   allegati,  ogni  Parte contraente dovra' richiedere
          la  convocazione di una Conferenza,  alla  quale    saranno
          invitati    tutti   gli Stati   previsti   dall'art.   VII.
          Allorche'    almeno    un    terzo    delle  altre    Parti
          contraenti    avranno notificato la   loro approvazione, il
          Segretario    generale  convochera'  una   Conferenza   per
          esaminare tale emendamento degli allegati".