Art. 3. Norme complementari 1. Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche complementari di adeguamento al progresso tecnico e agli aggiornamenti adottati in sede internazionale, come previsti dagli articoli IX e X della Convenzione.
Nota all'art. 3: - L'art. IX della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), vedi note alle premesse, cosi' recita: "Articolo IX Procedura di emendamento dell'intera Convenzione o di parte di essa 1. La presente Convenzione puo' essere emendata su proposta di una Parte contraente mediante una delle procedure enunciate nel presente articolo. 2. Emendamento previo esame in seno all'Organizzazione: a) su domanda di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da tale Parte della presente Convenzione sara' esaminato dall'Organizzazione. Se viene adottato da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione, ai lavori del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, tale emendamento verra' comunicato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti contraenti almeno sei mesi prima che venga esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione. Ogni Parte contraente che non sia membro dell'Organizzazione sara' autorizzata a partecipare ai suoi lavori ed a votare quando l'emendamento verra' esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione; b) ove venga adottato da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell'Assemblea, e ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti contraenti per l'accettazione; c) tale emendamento entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui sara' stato accettato dai due terzi delle Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della sua entrata in vigore, avranno fatto una dichiarazione per indicare di non accettarlo. 3. Emendamento da parte di una conferenza: A richiesta di una Parte contraente, appoggiata da almeno un terzo delle Parti contraenti, una Conferenza dei Governi alla quale saranno invitati gli Stati previsti dall'articolo VII, verra' convocata dal Segretario generale al fine di esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione". - L'articolo X della stesa Convenzione dispone: "Articolo X Procedura speciale di emendamento degli allegati 1. Ogni emendamento degli allegati, proposto da una Parte contraente sara' esaminato dall'Organizzazione a richiesta di detta Parte. 2. Ove venga adottato da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione, ai dibattiti del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, ed ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento verra' comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti per l'accettazione. 3. Tale emendamento entrera' in vigore ad una data che sara' fissata dal Comitato di sicurezza marittima al momento della sua adozione, a meno che ad una data anteriore, che verra' fissata nello stesso tempo dal Comitato di sicurezza marittima, un quinto delle Parti contraenti, o cinque Parti contraenti ove tale cifra sia inferiore, abbiano notificato al Segretario generale di sollevare delle obiezioni contro il detto emendamento. Le date previste nel presente paragrafo saranno fissate da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dal Comitato di sicurezza marittima, comprendente a sua volta una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. 4. Dal momento in cui un emendamento entrera' in vigore, esso sostituira' per tutte le Parti contraenti che non abbiano sollevato obiezioni, ogni disposizione anteriore cui si riferisca; una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sara' vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione. 5. Il Segretario generale informera' tutte le Parti contraenti e tutti i membri dell'Organizzazione di ogni domanda o comunicazione presentata ai sensi del presente articolo nonche' della data in cui ogni emendamento entrera' in vigore. 6. Allorche' il Comitato di sicurezza marittima esamina, ma non adotta, una proposta d'emendamento degli allegati, ogni Parte contraente dovra' richiedere la convocazione di una Conferenza, alla quale saranno invitati tutti gli Stati previsti dall'art. VII. Allorche' almeno un terzo delle altre Parti contraenti avranno notificato la loro approvazione, il Segretario generale convochera' una Conferenza per esaminare tale emendamento degli allegati".