Art. 9.
                     Rilascio del certificato a
             seguito di approvazione in unico esemplare
  1. L'ente tecnico,  a seguito dell'esito favorevole  delle visite e
prove effettuate ai sensi  dell'allegato II del presente regolamento,
ovvero delle  prove previste  dalle norme  internazionali dell'I.S.O.
(International   Organization   for   Standardization)   applicabili,
rilascia al  richiedente il  certificato di  approvazione con  cui lo
autorizza a fissare la targa di approvazione sul contenitore.
  2. Qualora il  rilascio del certificato di  approvazione avvenga da
parte  di  ufficio non  appartenente  alla  Direzione generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti  in concessione, copia di detto
certificato e'  inviata all'ufficio provinciale  della motorizzazione
civile  e  dei  trasporti  in concessione  competente  in  base  alla
residenza del proprietario del contenitore.