Art. 2.
  1.  Al  personale militare di cui all'articolo 1 e' attribuito, con
decorrenza  dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla
data  di  rientro  nel  territorio stesso, il trattamento di missione
all'estero,  di  cui  al  regio  decreto  3  giugno  1926,  n. 941, e
successive  modificazioni, nella misura intera. Allo stesso personale
viene,  altresi',  attribuito il trattamento assicurativo di cui alla
legge   18   maggio   1982,  n.  301,  ragguagliandosi  il  massimale
assicurativo  minimo  al  trattamento economico del grado di sergente
maggiore e gradi corrispondenti.
  2. Al personale militare si applicano, altresi', le norme di cui ai
commi  2,  3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legge 20 giugno 1994, n.
397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
  3.  L'articolo  1 della legge 18 maggio 1982, n. 301, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  Al  personale militare in servizio all'estero per
conto  dell'ONU  o  impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa
degli  interessi  esterni  del  Paese, e di contributo alla sicurezza
internazionale,  nel  periodo  di  effettiva  presenza  nelle zone di
intervento  e  per  la durata dello stesso si applicano l'articolo 13
della  legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'articolo 10 della legge 26
luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto
e  per  tutti  i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque
derivanti  da  attivita'  direttamente o indirettamente riconducibili
alla   missione.   Gli   eventuali   oneri   che  dovessero  derivare
dall'attuazione  del  presente  articolo  sono  posti  a carico delle
ordinarie disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti".
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  R.D.L.    3  giugno  1926,  n. 941, e   successive
          modificazioni, e' relativo al trattamento    economico  del
          personale  dell'amministrazione  dello  Stato incaricato di
          missione all'estero.
            La legge 18 maggio 1982, n.  301, reca norme a tutela del
          personale militare in servizio per conto dell'ONU  in  zone
          di intervento.
            -  Il  D.L.    20  giugno 1994, n. 397, convertito  nella
          legge  3  agosto  1994,  n.  482,   e'   relativo      alla
          partecipazione italiana alla missione di pace  nella citta'
          di  Hebron,  in particolare  i commi  2, 3  e 4 dell'art. 3
          riguardano il personale militare.