Art. 3.
  1. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n.
772, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare
all'estero,  nell'ambito  di missioni dell'ONU e di operazioni per il
mantenimento   della  pace  o  umanitarie,  limitatamente  alle  aree
individuate  dal  comando  del  contingente  militare italiano per le
quali  il  comando  stesso  indichi  il  grado  di rischio esistente,
obiettori  di  coscienza  che  ne  facciano  richiesta,  senza  oneri
aggiuntivi  a carico del bilancio dello Stato ne' interferenze con la
missione   svolta   dal   contingente   militare  e  sotto  la  piena
responsabilita' degli stessi enti presso cui detti obiettori prestano
servizio.
 
           Nota all'art. 3:
            -   La   legge   15   dicembre   1972,   n.   772,  reca:
          "Norme     per     il  riconoscimento   dell'obiezione   di
          coscienza".