Art. 3. 1. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare all'estero, nell'ambito di missioni dell'ONU e di operazioni per il mantenimento della pace o umanitarie, limitatamente alle aree individuate dal comando del contingente militare italiano per le quali il comando stesso indichi il grado di rischio esistente, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ne' interferenze con la missione svolta dal contingente militare e sotto la piena responsabilita' degli stessi enti presso cui detti obiettori prestano servizio.
Nota all'art. 3: - La legge 15 dicembre 1972, n. 772, reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".