Art. 5.
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in
lire  2.100  milioni  per  l'anno  1997 e lire 400 milioni per l'anno
1998,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1997,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.