Art. 17. 
                   Esenzioni dall'imposta di bollo 
 
  1.  Nella  Tabella  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti,  documenti  e
registri  esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo  assoluto,   dopo
l'articolo 27, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    "Art. 27-bis - 1. Atti, documenti,  istanze,  contratti,  nonche'
copie  anche  se  dichiarate  conformi,   estratti,   certificazioni,
dichiarazioni  e  attestazioni  poste  in  essere  o   richiesti   da
organizzazioni non lu- crative di utilita' sociale (ONLUS).".