Art. 2.
        Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi
            per lo svolgimento convenzionato di attivita'

  1.  Nell'articolo  108,  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  concernente  il  reddito  complessivo degli enti non
commerciali, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
    "2-bis.  Non  concorrono in ogni caso alla formazione del reddito
degli  enti  non  commerciali  di  cui  alla  lettera  c) del comma 1
dell'articolo 87:
      a)  i  fondi  pervenuti  ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche  effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni
di  modico  valore  o  di  servizi  ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
      b)  i  contributi  corrisposti  da amministrazioni pubbliche ai
predetti  enti  per  lo  svolgimento  convenzionato  o  in  regime di
accreditamento   di   cui   all'articolo  8,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
9,  comma  1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita'
ai fini istituzionali degli enti stessi.".
  2.  Le  attivita'  indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera
a),  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, come
modificato  dal  comma  1,  fermo  restando  il  regime di esclusione
dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
  3.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
possono  essere  stabiliti  condizioni e limiti affinche' l'esercizio
delle attivita' di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente   della   Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possa
considerarsi occasionale.
 
          Note all'art. 2:
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  108  del  TUIR,  come
          modificato dal presente decreto:
            "Art.   108   (Reddito  complessivo).  -  1.  Il  reddito
          complessivo degli enti non commerciali di cui alla  lettera
          c)  del  comma  1  dell'articolo  87 e' formato dai redditi
          fondiari,  di  capitale,  di  impresa  e  diversi,  ovunque
          prodotti  e  quale ne sia la destinazione, ad esclusione di
          quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a  ritenuta
          alla  fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
          Per  i  medesimi  enti   non   si   considerano   attivita'
          commerciali   le  prestazioni  di  servizi  non  rientranti
          nell'art. 2195 del codice civile rese in  conformita'  alle
          finalita'    istituzionali    dell'ente   senza   specifica
          organizzazione e verso pagamento di corrispettivi  che  non
          eccedono i costi di diretta imputazione.
            2.  Il  reddito  complessivo  e'  determinato  secondo le
          disposizioni dell'art. 8.
            2-bis. Non concorrono in ogni caso  alla  formazione  del
          reddito  degli  enti non commerciali di cui alla lettera c)
          del comma 1 dell'art.  87:
             a) i fondi pervenuti  ai  predetti  enti  a  seguito  di
          raccolte   pubbliche   effettuate   occasionalmente,  anche
          mediante offerte di beni di modico valore o di  servizi  ai
          sovventori,  in  concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
          campagne di sensibilizzazione;
             b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche
          ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in  re-
          gime  di  accreditamento  di  cui  all'art. 8, comma 7, del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   come
          sostituito  dall'art.  9,  comma 1, lettera g), del decreto
          legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  di  attivita'  aventi
          finalita'   sociali   esercitate  in  conformita'  ai  fini
          istituzionali degli enti stessi.
            - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 7,  del  decreto
          legislativo  n.  502  del 1992, come sostituito dall'art. 9
          del  decreto  legislativo  n.  517  del  1993,   richiamato
          all'art. 108 TUIR:
            "Art.  8  (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazioni assistenziali). - 1-6. (Omissis).
            7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma  2,
          della  legge  30  dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo
          programmi coerenti con i princi'pi di cui al comma 5, entro
          il 30 giugno 1994 le regioni e le unita'  sanitarie  locali
          per  quanto  di propria competenza adottano i provvedimenti
          necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti  previsti
          dal     presente     decreto     fondati    sul    criterio
          dell'accreditamento delle istituzioni, sulla  modalita'  di
          pagamento  a  prestazione  e  sull'adozione  del sistema di
          verifica e revisione della qualita' delle attivita'  svolte
          e  delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la
          disciplina di cui agli accordi convenzionali in  atto,  ivi
          compresi  quelli  operanti  in  regime  di proroga, cessano
          comunque entro un triennio dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto.
            8-9 (Omissis)".
            -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          n. 400 del 1988:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa).
            2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
            4-bis.  L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto  dei  princi'pi  posti
          dal  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
          sive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
             a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
             b) individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
             c)  previsione  di  strumenti  di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
             d)  indicazione  e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
             e) previsione di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".