Art. 24. 
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza 
 
  1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  giugno
1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul  lotto  pubblico,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  numero  1),  relativo  alla  autorizzazione  a  promuovere
lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite  le  seguenti:
"organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),"; 
    b) al  numero  2),  relativo  alla  autorizzazione  a  promuovere
tombole, dopo le parole: "enti  morali,"  e'  inserita  la  seguente:
"ONLUS,"; 
    c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche
o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali,"  e'  inserita
la seguente: "ONLUS,". 
 
          Nota all'art. 24:
            - Si riporta il testo dell'art. 40 del regio  decreto  n.
          1933 del 1938, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 40. L'Intendenza di finanza puo' autorizzare previo
          nulla osta della Prefettura:
             1)  le  lotterie  promosse  e  dirette  da  enti morali,
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          associazioni  e  comitati senza fini di lucro, aventi scopi
          assistenziali,   culturali,    ricreativi    e    sportivi,
          disciplinati  dagli  articoli  14  e  seguenti  del  codice
          civile, con vendita di biglietti  staccati  da  registri  a
          matrice  in  numero determinato, il cui importo complessivo
          per ogni singola operazione non superi  la  somma  di  lire
          100.000.000.  La  vendita di biglietti deve essere limitata
          al territorio della provincia;
             2) le tombole promosse e dirette da enti morali,  ONLUS,
          associazioni  e  comitati senza fini di lucro, aventi scopi
          assistenziali,    culturali,    ricreativi    e    sportivi
          disciplinati  dagli  articoli  14  e  seguenti  del  codice
          civile, purche' il prodotto netto di esse sia  destinato  a
          scopi  assistenziali,  educativi  e  culturali  e purche' i
          premi  non  superino  complessivamente  la  somma  di  lire
          25.000.000.  La vendita delle cartelle deve essere limitata
          al comune  in  cui  la  tombola  si  estrae  e  nei  comuni
          limitrofi   e   deve   effettuarsi  per  il  tramite  delle
          ricevitorie del lotto;
             3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e  diretti
          da  enti  morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini
          di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi
          e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e  seguenti  del
          codice   civile,   purche'  l'operazione  sia  limitata  al
          territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di
          lire 100.000.000.
            L'autorizzazione  di  cui  al  primo  comma  puo'  essere
          rilasciata  anche  ai partiti politici, rappresentati nelle
          assemblee nazionali o regionali, entro i  limiti  di  somma
          rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3.
            Per  tale  autorizzazione  non e' richiesto il nulla osta
          della  prefettura.
            I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono
          consistere soltanto in cose mobili, escluso  il  danaro,  i
          titoli  pubblici  e  privati, i valori bancari, le carte di
          credito ed i metalli preziosi in verghe.
            (Il Ministro per le finanze, con suo  decreto,  determina
          quante  operazioni di quelle indicate nel presente articolo
          possono  essere   autorizzate   annualmente   da   ciascuna
          Intendenza).
            Le  operazioni previste al primo comma, n. 2, i cui premi
          non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3, il
          cui ricavato non ecceda la somma di  15  milioni  di  lire,
          promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e
          che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono
          considerate  trattenimenti ai sensi dell'art.  69 del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  pertanto  soggette  alla
          sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai
          sensi  dell'art.  19 del regio decreto del Presidente della
          Repubblica  24  luglio  1977,   n.   616.   I   titoli   di
          partecipazione   alle  operazioni  predette  devono  essere
          contrassegnati a  cura  del  promotore,  senza  obbligo  di
          timbratura   o  punzonatura  da  parte  dell'intendenza  di
          finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita
          delle cartelle della tombola o dei biglietti della pesca di
          beneficenza, il promotore dovra' presentare  all'intendenza
          di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione,
          allegando   la  quietanza  di  versamento  della  tassa  di
          lotteria,  dovuta   nella   misura   del   10   per   cento
          sull'ammontare   lordo   della  somma  ricavata.    Non  si
          applicano alle operazioni di  cui  al  presente  comma  gli
          articoli  41  del  presente  decreto  e  30 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600.
            Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  non   si
          applicano  alle  sottoscrizioni  ed  offerte  di denaro con
          estrazione di premi, promosse,  per  l'autofinanziamento  o
          per  il  finanziamento  dei  propri  organi  di stampa, dai
          partiti  politici  rappresentati  nel  Parlamento   e   nei
          consigli   regionali,   purche'   svolte   nell'ambito   di
          manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi".