Art. 25. 
Disposizioni in materia di scritture  contabili  e  obblighi  formali
       delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale 
 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 600, dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
    "Art.  20-bis  (Scritture  contabili  delle  organizzazioni   non
lucrative di utilita' sociale). - 1. Le organizzazioni non  lucrative
di utilita' sociale (ONLUS) diverse  dalle  societa'  cooperative,  a
pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: 
      a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza ed analiticita' le operazioni poste  in  essere  in  ogni
periodo  di  gestione,  e  rappresentare  adeguatamente  in  apposito
documento,  da   redigere   entro   quattro   mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio  annuale,  la  situazione  patrimoniale,  economica  e
finanziaria   della   organizzazione,   distinguendo   le   attivita'
direttamente  connesse  da  quelle  istituzionali,  con  obbligo   di
conservare le stesse scritture e la relativa  documentazione  per  un
periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22; 
      b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere  le
scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli  articoli
14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale  dei  ricavi
non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attivita'  di
prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni  negli  altri  casi,
gli  adempimenti  contabili  possono  essere   assolti   secondo   le
disposizioni di cui al comma  166  dell'articolo  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
    2. Gli obblighi di cui al comma 1,  lettera  a),  si  considerano
assolti qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro
degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui  agli
articoli 2216 e 2217 del codice civile. 
    3. I soggetti richiamati al  comma  1  che  nell'esercizio  delle
attivita' istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un  anno
proventi di  ammontare  superiore  a  lire  100  milioni,  modificato
annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 1,  comma  3,
della legge 16 dicembre 1991,  n.  398,  possono  tenere  per  l'anno
successivo, in luogo delle  scritture  contabili  previste  al  primo
comma,  lettera  a),  il  rendiconto  delle  entrate  e  delle  spese
complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20. 
    4. In luogo  delle  scritture  contabili  previste  al  comma  1,
lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri
istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.  266,
le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi  della
legge 26 febbraio 1987, n.  49,  possono  tenere  il  rendiconto  nei
termini e nei modi di cui all'articolo 20. 
    5.  Qualora  i  proventi  superino  per  due   anni   consecutivi
l'ammontare di due miliardi di lire, modificato  annualmente  secondo
le modalita' previste  dall'articolo  1,  comma  3,  della  legge  16
dicembre 1991, n. 398, il  bilancio  deve  recare  una  relazione  di
controllo sottoscritta da uno o piu' revisori iscritti  nel  registro
dei revisori contabili.". 
  2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del
comma 1 si applicano limitatamente  alle  attivita'  richiamate  allo
stesso articolo 10, comma 1, lettera a). 
 
          Note all'art. 25:
            -  Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 del decreto
          del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
            "Art. 14. (Scritture contabili delle imprese commerciali,
          delle societa' e degli enti equiparati). - Le societa', gli
          enti e gli imprenditori commerciali di cui al  primo  comma
          dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
             a) il libro giornale e il libro degli inventari;
             b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore
          aggiunto;
             c)   scritture  ausiliarie  nelle  quali  devono  essere
          registrati  gli   elementi   patrimoniali   e   reddituali.
          raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di
          desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi
          e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
             d)  scritture  ausiliarie  di magazzino, tenute in forma
          sistematica  e  secondo  norme  di  ordinata  contabilita',
          dirette   a   seguire  le  variazioni  intervenute  tra  le
          consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono
          essere registrate le  quantita'  entrate  ed  uscite  delle
          merci   destinate   alla   vendita;  dei  semilavorati,  se
          distintamente  classificati  in   inventario,   esclusi   i
          prodotti  in  corso  di  lavorazione;  dei  prodotti finiti
          nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad
          essere in essi fisicamente  incorporati;  degli  imballaggi
          utilizzati  per  il  confezionamento  dei singoli prodotti;
          delle  materie  prime  tipicamente  consumate  nella   fase
          produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli
          altri  beni incorporati durante la lavorazione dei beni del
          committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati
          per categorie  di  inventario,  possono  essere  effettuate
          anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore
          al  mese.  Nelle  stesse  scritture  possono inoltre essere
          annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i  cali  e
          le   altre   variazioni   di   quantita'   che  determinano
          scostamenti tra le  giacenze  fisiche  effettive  e  quelle
          desumibili  dalle  scritture  di  carico  e scarico. Per le
          attivita' elencate ai  numeri  1)  e  2)  del  primo  comma
          dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  le
          registrazioni vanno effettuate  solo  per  i  movimenti  di
          carico  e  scarico  dei magazzini interni centralizzati che
          forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita,  con
          esclusione  di quelli indicati al punto 4, dell'art. 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.
          627.  Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi
          la cui valutazione e' effettuata  a  costi  specifici  o  a
          norma   dell'art.  63  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   597   e   successive
          modificazioni,  le  scritture ausiliarie sono costituite da
          schede  di lavorazione dalle quali devono risultare i costi
          specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di
          lavorazione sostituiscono le rilevazioni  di  carico  e  di
          scarico  dei  singoli beni specificamente acquistati per le
          predette  produzioni.   Dalle   scritture   ausiliarie   di
          magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi
          a  singoli  beni  o  a  categorie inventariali il cui costo
          complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il
          venti per cento di quello sostenuto  nello  stesso  periodo
          per  tutti  i  beni  sopraindicati.  I  beni o le categorie
          inventariali  che  possono  essere  esclusi  devono  essere
          scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
            I  soggetti  stessi  devono  inoltre tenere, in quanto ne
          ricorrano   i   presupposti,   il   registro    dei    beni
          ammortizzabili  e il registro riepilogativo di magazzino di
          cui ai successivi articoli  16  e  17  e  i  libri  sociali
          obbligatori  di  cui ai numeri 1 e seguenti dell'art.  2421
          del codice civile (comma abrogato).
            Le societa' e gli enti il cui bilancio  o  rendiconto  e'
          soggetto   per   legge   o   per  statuto  all'approvazione
          dell'assemblea o di altri organi possono  effettuare  nelle
          scritture   contabili   gli   aggiornamenti  conseguenziali
          all'approvazione stessa fino al termine  stabilito  per  la
          presentazione della dichiarazione.
            Le  societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo
          comma  che  esercitano  attivita'  commerciali   all'estero
          mediante  stabili organizzazioni e quelli non residenti che
          esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili
          organizzazioni,   devono   rilevare   nella    contabilita'
          distintamente  i  fatti  di  gestione  che  interessano  le
          stabili  organizzazioni,   determinando   separatamente   i
          risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.
            (Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera
          d)  devono  essere  tenute  a  partire  dal secondo periodo
          d'imposta successivo a quello in cui per la  seconda  volta
          consecutivamente  l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  597, ed il valore complessivo delle rimanenze di
          cui agli artt. 62 e 63 dello stesso decreto sono  superiori
          rispettivamente a cinque miliardi e a due miliardi di lire.
          L'obbligo  cessa  a  partire  dal  primo periodo di imposta
          successivo  a  quello  in  cui   per   la   seconda   volta
          consecutivamente  l'ammontare  dei ricavi o il valore delle
          rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui
          periodo di imposta e' diverso dall'anno solare  l'ammontare
          dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della
          determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto
          delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera
          di oltre il quindici per cento i valori  dichiarati).
            Art.  16  (Registro  beni ammortizzabili). - Le societa',
          gli enti e gli imprenditori commerciali, di  cui  al  primo
          comma  dell'art.  13, devono compilare il registro dei beni
          ammortizzabili  entro   il   termine   stabilito   per   la
          presentazione della dichiarazione.
            Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile
          e  per  ciascuno  dei  beni  iscritti in pubblici registri,
          l'anno   di   acquisizione,   il   costo   originario,   le
          rivalutazioni,  le  svalutazioni,  il fondo di ammortamento
          nella misura raggiunta al  termine  del  periodo  d'imposta
          precedente,  il coefficiente di ammortamento effettivamente
          praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota  annuale  di
          ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
            Per   i   beni  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma
          precedente le  indicazioni  ivi  richieste  possono  essere
          effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
          anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.  Per i
          beni  gratuitamente  devolvibili  deve essere distintamente
          indicata  la  quota  annua  che  affluisce  al   fondo   di
          ammortamento finanziario.
            Se  le  quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
          meta'   di   quelle   risultanti   dall'applicazione    dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
          indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
            I costi di manutenzione,  riparazione,  ammodernamento  e
          trasformazione  di  cui all'ultimo comma del detto art. 68,
          che non siano immediatamente deducibili, non si sommano  al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate  del  registro  dei  beni ammortizzabili a seconda
          dell'anno di formazione".
            - L' art. 15 del decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 600 del 1973 e' riportato in nota all'art. 6.
            -  L' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600 del 1973 e' riportato in nota all'art. 8.
            - L' art. 22 del decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 600 del 1973 e' riportato in nota all'art. 8.
            -  L'art.  3,  comma  166, della legge n. 662 del 1996 e'
          riportato in nota all'art. 8.
            - Si riporta il testo degli artt. 2216 e 2217 del  codice
          civile:
            "Art.  2216  (Contenuto  del  libro giornale). - Il libro
          giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni rel-
          ative all'esercizio dell'impresa.
            "Art. 2217 (Redazione  dell'inventario).  -  L'inventario
          deve  redigersi  all'inizio  dell'esercizio  dell'impresa e
          successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
          la valutazione delle attivita' e delle passivita'  relative
          all'impresa,  nonche'  delle  attivita'  e delle passivita'
          dell'imprenditore estranee alla medesima.
            L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei
          profitti e delle perdite,  il  quale  deve  dimostrare  con
          evidenza  e  verita'  gli  utili  conseguiti  o  le perdite
          subite. Nelle valutazioni di bilancio  l'imprenditore  deve
          attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
          per azioni, in quanto applicabili.
            L'inventario  deve  essere sottoscritto dall'imprenditore
          entro tre mesi  dal  termine  per  la  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          n. 398 del 1991:
            "3. Entro il 30 settembre di ciascun  anno,  con  decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, si  procede  alla
          ricognizione  della variazione percentuale del valore medio
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e  di  impiegati  relativo  al  periodo  di   dodici   mesi
          terminante  il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore
          medio del medesimo indice  rilevato  con  riferimento  allo
          stesso  periodo  dell'anno  precedente.    Con  il medesimo
          decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire  100
          milioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 nella stessa misura della
          variazione percentuale del  valore  medio  dell'indice  dei
          prezzi   al   consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  di
          impiegati".
            - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 266  del
          1991:
            "Art.  6  (Registri  delle organizzazioni di volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
          regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
          la tenuta dei registri  generali  delle  organizzazioni  di
          volontariato.
            2.  L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per
          accedere ai contributi pubblici nonche'  per  stipulare  le
          convenzioni  e  per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
          secondo  le  disposizioni  di  cui,  rispettivamente,  agli
          articoli 7 e 8.
            3.  Hanno  diritto  ad  essere  iscritte  nei registri le
          organizzazioni di volontariato che abbiano i  requisiti  di
          cui  all'art.  3  e  che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti.
            4. Le  regioni  e  le  province  autonome  determinano  i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare   il   permanere  dei  requisiti  e  l'effettivo
          svolgimento dell'attivita' di volontariato da  parte  delle
          organizzazioni  iscritte. Le regioni e le province autonome
          dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
           motivato.
            5. Contro il provvedimento di diniego  dell'iscrizione  o
          contro   il   provvedimento  di  cancellazione  e'  ammesso
          ricorso, nel termine di trenta giorni dalla  comunicazione,
          al  tribunale  amministrativo regionale, il quale decide in
          camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine per il deposito  del  ricorso,  uditi  i  difensori
          delle  parti  che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione
          del tribunale e' appellabile,  entro  trenta  giorni  dalla
          notifica  della stessa, al Consiglio di Stato, il quale de-
          cide con medesime modalita' e negli stessi termini.
            6.  Le  regioni  e le province autonome inviano ogni anno
          copia aggiornata dei  registri  all'Osservatorio  nazionale
          per il volontariato, previsto dall'art. 12.
            7.  Le  organizzazioni  iscritte nei registri sono tenute
          alla  conservazione  della  documentazione  relativa   alle
          entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  1, con l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti".
            - La legge n. 49 del 1987 e' menzionata in nota  all'art.
          10.