Art. 30.
                          Entrata in vigore

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto entrano in vigore il 1
gennaio  1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano
a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1997.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1997

                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro
e del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick