Art. 5.
                      Enti di tipo associativo

  1.  All'articolo  111  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  concernente  l'attivita'  svolta  dagli enti di tipo
associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Per  le  associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non
si  considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione
degli    scopi   istituzionali,   effettuate   verso   pagamento   di
corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli iscritti, associati o
partecipanti,   di   altre  associazioni  che  svolgono  la  medesima
attivita'  e  che  per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno  parte  di  un'unica  organizzazione  locale  o  nazionale, dei
rispettivi  associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni  nazionali,  nonche'  le  cessioni  anche  a  terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.";
    b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
      "4-bis.  Per  le  associazioni di promozione sociale ricomprese
tra  gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25  agosto  1991,  n.  287,  le  cui  finalita'  assistenziali  siano
riconosciute   dal   Ministero   dell'interno,   non  si  considerano
commerciali,  anche  se  effettuate  verso pagamento di corrispettivi
specifici,  la  somministrazione  di  alimenti  e bevande effettuata,
presso  le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed  esercizi  similari  e  l'organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni
turistici,   sempreche'  le  predette  attivita'  siano  strettamente
complementari  a  quelle  svolte  in  diretta  attuazione degli scopi
istituzionali  e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
      4-ter.  L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui
al  comma 4-bis non e' considerata commerciale anche se effettuata da
associazioni   politiche,   sindacali  e  di  categoria,  nonche'  da
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
      4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano  effettuate  nell'esercizio  di  attivita' commerciali le
cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in deroga al limite di cui al
comma  3,  riguardanti  i  contratti  collettivi  di  lavoro, nonche'
l'assistenza  prestata  prevalentemente  agli  iscritti,  associati o
partecipanti  in  materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione  sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
      4-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e
4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si
conformino  alle  seguenti  clausole,  da  inserire nei relativi atti
costitutivi  o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
        a)  divieto  di  distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi  di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione,  salvo  che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
        b)  obbligo  di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo  scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra associazione con
finalita'   analoghe   o   ai  fini  di  pubblica  utilita',  sentito
l'organismo  di  controllo  di  cui  all'articolo 3, comma 190, della
legge  23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
        c)  disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo  e delle
modalita'  associative  volte a garantire l'effettivita' del rapporto
medesimo,    escludendo    espressamente   la   temporaneita'   della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti  maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e
le  modificazioni  dello  statuto  e  dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione;
        d)   obbligo  di  redigere  e  di  approvare  annualmente  un
rendiconto   economico   e   finanziario   secondo   le  disposizioni
statutarie;
        e)   eleggibilita'   libera   degli   organi  amministrativi,
principio  del  voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma,
del  codice  civile,  sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti  e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e
idonee  forme  di  pubblicita'  delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
        f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad
eccezione  dei  trasferimenti  a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
      4-sexies.  Le  disposizioni  di  cui  alle lettere c) ed e) del
comma  4-quinquies  non  si  applicano  alle  associazioni  religiose
riconosciute  dalle  confessioni  con  le quali lo Stato ha stipulato
patti,   accordi  o  intese,  nonche'  alle  associazioni  politiche,
sindacali e di categoria.".
  2.  Nell'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  relativo  all'esercizio  di imprese ai fini
dell'imposta   sul   valore  aggiunto,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di
talune  cessioni  di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti
di  tipo  associativo,  le parole: "e sportive" sono sostituite dalle
seguenti:  "sportive  dilettantistiche,  di  promozione  sociale e di
formazione  extra-scolastica  della  persona"; nello stesso comma, il
terzo periodo e' soppresso;
    b)  nel  quinto  comma, lettera a), relativo al trattamento delle
pubblicazioni  curate  da  enti  di  tipo  associativo, le parole: "e
sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche,
di   promozione   sociale  e  di  formazione  extra-scolastica  della
persona";
    c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
      "Per  le  associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti  di  cui  all'articolo  3,  comma  6, lettera e), della legge 25
agosto   1991,   n.   287,   le  cui  finalita'  assistenziali  siano
riconosciute   dal   Ministero   dell'interno,   non   si   considera
commerciale,  anche  se  effettuata  verso pagamento di corrispettivi
specifici,  la  somministrazione  di  alimenti  e bevande effettuata,
presso  le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed  esercizi  similari,  sempreche'  tale  attivita' sia strettamente
complementare  a  quelle  svolte  in  diretta  attuazione degli scopi
istituzionali  e  sia  effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel secondo periodo del quarto comma.
      Le  disposizioni  di  cui  ai  commi quarto, secondo periodo, e
sesto  si  applicano  a condizione che le associazioni interessate si
conformino  alle  seguenti  clausole,  da  inserire nei relativi atti
costitutivi  o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
        a)  divieto  di  distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi  di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione,  salvo  che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
        b)  obbligo  di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo  scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra associazione con
finalita'   analoghe   o   ai  fini  di  pubblica  utilita',  sentito
l'organismo  di  controllo  di  cui  all'articolo 3, comma 190, della
legge  23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
        c)  disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo  e delle
modalita'  associative  volte a garantire l'effettivita' del rapporto
medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per  gli  associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
        d)   obbligo  di  redigere  e  di  approvare  annualmente  un
rendiconto   economico   e   finanziario   secondo   le  disposizioni
statutarie;
        e)   eleggibilita'   libera   degli   organi  amministrativi,
principio  del  voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma,
del  codice  civile,  sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti  e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e
idonee  forme  di  pubblicita'  delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
        f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad
eccezione  dei  trasferimenti  a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
      Le  disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma
non  si  applicano  alle  associazioni  religiose  riconosciute dalle
confessioni  con  le  quali  lo  Stato  ha stipulato patti, accordi o
intese,   nonche'   alle   associazioni  politiche,  sindacali  e  di
categoria.".
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,   le  associazioni  costituite  prima  della  predetta  data
predispongono  o  adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo
111,  comma  4-quinquies,  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi
dell'articolo  4,  settimo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, come modificato dal comma 2,
lettera b).
  4.  Per  le  associazioni  politiche,  sindacali e di categoria, il
termine  di cui al comma 3 e' di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
 
          Note all'art. 5:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  111  del TUIR, come
          modificato dal presente decreto:
            "Art. 111  (Enti  di  tipo  associativo).  -  1.  Non  e'
          considerata  commerciale  l'attivita'  svolta nei confronti
          degli  associati  o  partecipanti,  in   conformita'   alle
          finalita  istituzionali,  dalle associazioni, da consorzi e
          dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.    Le
          somme  versate  dagli  associati o partecipanti a titolo di
          quote o contributi associativi non concorrono a formare  il
          reddito complessivo.
            2.  Si  considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
          attivita'  commerciali,  salvo  il  disposto  del   secondo
          periodo  del  comma 1 dell'art.  108, le cessioni di beni e
          le prestazioni di servizi  agli  associati  o  partecipanti
          verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  compresi i
          contributi e le quote supplementari determinati in funzione
          delle maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
          diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
          reddito  complessivo come componenti del reddito di impresa
          o come redditi diversi secondo che le  relative  operazioni
          abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.
            3.   Per   le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria, religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive
          dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e di formazione
          extra-scolastica   della   persona   non   si   considerano
          commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
          scopi   istituzionali,   effettuate   verso   pagamento  di
          corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli   iscritti,
          associati   o   partecipanti,  di  altre  associazioni  che
          svolgono  la  medesima   attivita'   e   che   per   legge,
          regolamento,  atto  costitutivo  o  statuto  fanno parte di
          un'unica organizzazione locale o nazionale, dei  rispettivi
          associati  o  partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
          di  proprie  pubblicazioni  cedute   prevalentemente   agli
          associati.
            4.  La  disposizione  del  comma  3 non si applica per le
          cessioni di beni nuovi prodotti  per  la  vendita,  per  le
          somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
          energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere,
          di   alloggio,   di  trasporto  e  di  deposito  e  per  le
          prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne'  per  le
          prestazioni   effettuate   nell'esercizio   delle  seguenti
          attivita': a) gestione di spacci aziendali e di  mense;  b)
          organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione
          di   fiere  ed  esposizioni  a  carattere  commerciale;  d)
          pubblicita'    commerciale;    e)    telecomunicazioni    e
          radiodiffusioni circolari.
            4-bis.   Per   le   associazioni  di  promozione  sociale
          ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera
          e), della legge 25 agosto 1991, n. 287;  le  cui  finalita'
          assistenziali     siano    riconosciute    dal    Ministero
          dell'interno,  non  si  considerano  commerciali  anche  se
          effettuate  verso  pagamento di corrispettivi specifici, la
          somministrazione di alimenti e bevande  effettuata,  presso
          le  sedi  in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
          bar ed esercizi similari e  l'organizzazione  di  viaggi  e
          soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
          strettamente  complementari  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
            4-ter. L'organizzazione di viaggi e  soggiorni  turistici
          di  cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale anche
          se effettuata da associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria,   nonche'  da  associazioni  riconosciute  dalle
          confessioni religiose con le quali lo  Stato  ha  stipulato
          patti,  accordi  o  intese,  sempreche'  sia effettuata nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
            4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di  categoria
          non  si  considerano effettuate nell'esercizio di attivita'
          commerciali  le  cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in
          deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
          collettivi   di   lavoro,   nonche'  l'assistenza  prestata
          prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti  in
          materia   di  applicazione  degli  stessi  contratti  e  di
          legislazione sul  lavoro,  effettuate  verso  pagamento  di
          corrispettivi  che  in entrambi i casi non eccedano i costi
          di diretta imputazione.
            4-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  3,  4-bis,
          4-ter   e   4-quater  si  applicano  a  condizione  che  le
          associazioni  interessate  si  conformino   alle   seguenti
          clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi o
          statuti redatti nella  forma  dell'atto  pubblico  o  della
          scrittura privata autenticata o registrata:
             a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
          o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi, riserve o capitale
          durante   la   vita   dell'associazione,   salvo   che   la
          destinazione  o  la  distribuzione  non siano imposte dalla
          legge;
             b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso
          di  suo  scioglimento  per  qualunque   causa,   ad   altra
          associazione  con  finalita' analoghe o ai fini di pubblica
          utilita', sentito l'organismo di controllo di cui  all'art.
          3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
          diversa destinazione imposta dalla legge;
             c)  disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto     medesimo,    escludendo    espressamente    la
          temporaneita' della partecipazione alla vita associativa  e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il  diritto  di  voto per l'approvazione e le modificazioni
          dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli
          organi direttivi dell'associazione;
             d)  obbligo  di  redigere  e di approvare annualmente un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie;
             e)  eleggibilita'  libera  degli  organi amministrativi,
          principio del voto singolo di cui  all'art.  2532,  secondo
          comma,  del  codice  civile,  sovranita' dell'assemblea dei
          soci,  associati  o  partecipanti  e  i  criteri  di   loro
          ammissione   ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme  di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
             f)   intrasmissibilita'   della   quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa.
            4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere  c)  ed  e)
          del  comma  4-quinquies  non si applicano alle associazioni
          religiose riconosciute dalle confessioni con  le  quali  lo
          Stato  ha  stipulato  patti, accordi o intese, nonche' alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria".
            - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 287  del
          1991, richiamato nell'art. 111 del TUIR:
            "Art.  3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 1. L'apertura
          e   il   trasferimento   di   sede   degli   esercizi    di
          somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e di bevande,
          comprese quelle alcoliche  di  qualsiasi  gradazione,  sono
          soggetti  ad  autorizzazione,  rilasciata  dal  sindaco del
          comune nel cui territorio e' ubicato  l'esercizio,  sentito
          il  parere  della commissione competente ai sensi dell'art.
          6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma
          4 del presente articolo e a condizione che  il  richiedente
          sia  iscritto  nel  registro di cui all'art. 2. Ai fini del
          rilascio  dell'autorizzazione   il   sindaco   accerta   la
          conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del
          Ministro  dell'interno,  ovvero si riserva di verificame la
          sussistenza  quando  cio'  non   sia   possibile   in   via
          preventiva.   Il   sindaco,   inoltre,  accerta  l'adeguata
          sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia
          per ampliamento.
            2. L'autorizzazione ha validita' fino al 31 dicembre  del
          quinto   anno   successivo   a   quello  del  rilascio,  e'
          automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi  e
          si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.
            3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 4
          del  decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni
          possono   assoggettare    a    vidimazione    annuale    le
          autorizzazioni  relative  agli esercizi di somministrazione
          al pubblico  di  alimenti  e  bevande  ubicati  in  aree  a
          particolare interesse storico e artistico.
            4.  Sulla  base  delle  direttive  proposte  dal Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  -  dopo
          aver  sentito  le  organizzazioni  nazionali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  -  e  deliberate  ai   sensi
          dell'art.  2,  comma  3,  lettera d), della legge 23 agosto
          1988, n. 400, le regioni -  sentite  le  organizzazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale
          -   fissano  periodicamente  criteri  e  parametri  atti  a
          determinare il  numero  delle  autorizzazioni  rilasciabili
          nelle  aree  interessate.  I  criteri  e  i  parametri sono
          fissati in relazione alla tipologia degli  esercizi  tenuto
          conto  anche  del  reddito della popolazione residente e di
          quella fluttuante, dei flussi turistici e  delle  abitudini
          di consumo extradomestico.
            5. Il comune, in conformita' ai criteri e ai parametri di
          cui  al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi
          dell'art. 6, stabilisce, eventualmente  anche  per  singole
          zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio
          delle autorizzazioni.
            6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non
          si   applicano   per   il   rilascio  delle  autorizzazioni
          concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
             a) al domicilio del consumatore;
             b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande
          o  ad  altri  complessi   ricettivi,   limitatamente   alle
          prestazioni rese agli alloggiati;
             c)  negli  esercizi  posti  nelle aree di servizio delle
          autostrade  e   nell'interno   di   stazioni   ferroviarie,
          aeroportuali e marittime;
             d)  negli  esercizi  di cui all'art. 5, comma 1, lettera
          c), nei  quali  sia  prevalente  l'attivita'  congiunta  di
          trattenimento e svago;
             e)  nelle  mense  aziendali  e  negli  spacci annessi ai
          circoli cooperativi e degli enti a carattere  nazionale  le
          cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
          dell'interno;
             f)  esercitata  in  via  diretta  a  favore  dei  propri
          dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
             g) in scuole; in ospedali; in  comunita'  religiose;  in
          stabilimenti  militari,  delle forze di polizia e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco;
             h) nei mezzi di trasporto pubblico.
            7. Le attivita' di  somministrazione  di  alimenti  e  di
          bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
          norme,  prescrizioni  e autorizzazioni in materia edilizia,
          urbanistica e igienicasanitaria, nonche'  di  quelle  sulla
          destinazione  d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva
          l'irrogazione  delle  sanzioni  relative   alle   norme   e
          prescrizioni violate".
            -  Si  riporta  il  testo del comma 190 dell'art. 3 della
          legge n.  662 del 1996, richiamato nell'art. 111 del TUIR:
            "190.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  delle  finanze, del
          lavoro e della previdenza sociale  e  per  la  solidarieta'
          sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito
          un organismo di controllo".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 2532 del codice civile,
          richiamato nell'art. 111 del TUIR:
            "Art. 2532 (Assemblea). - Nelle assemblee  hanno  diritto
          di  voto  coloro  che risultano iscritti da almeno tre mesi
          nel libro dei soci.
            Ogni  socio  ha  un  voto,  qualunque sia il valore della
          quota o il numero delle azioni.
            Tuttavia nelle societa' cooperative con partecipazione di
          persone giuridiche l'atto  costitutivo  puo'  attribuire  a
          queste  piu'  voti,  ma  non  oltre  cinque,  in  relazione
          all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al  numero
          dei loro membri.
            Le   maggioranze   richieste  per  la  regolarita'  della
          costituzione delle  assemblee  e  per  la  validita'  delle
          deliberazioni  sono  calcolate  secondo  il numero dei voti
          spettanti ai soci. L'atto costitutivo puo'  determinare  le
          maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369.
            Il  voto  puo' essere dato per corrispondenza, se cio' e'
          ammesso dall'atto costitutivo.  In  tal  caso  l'avviso  di
          convocazione  dell'assemblea  deve  contenere per esteso la
          deliberazione proposta".
            - Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.R. n.  633  del
          1972, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  4  (Esercizio  di  imprese).  -  Per  esercizio di
          imprese si intende l'esercizio  per  professione  abituale,
          ancorche'  non  esclusiva,  delle  attivita'  commerciali o
          agricole di cui  agli  articoli  2135  e  2195  del  codice
          civile,  anche  se  non  organizzate  in  forma di impresa,
          nonche' l'esercizio  di  attivita',  organizzate  in  forma
          d'impresa,  dirette  alla  prestazione  di  servizi che non
          rientrano nell'art. 2195 del codice civile.
            Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio  di
          imprese:
             1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
          dalle   societa'   in  nome  collettivo  e  in  accomandita
          semplice, dalle societa' per azioni e  in  accomandita  per
          azioni,  dalle  societa'  a responsabilita' limitata, dalle
          societa'  cooperative,  di   mutua   assicurazione   e   di
          armamento,  dalle  societa' estere di cui all'art. 2507 del
          codice civile e dalle societa' di fatto;
             2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
          da altri enti pubblici e privati, compresi i  consorzi,  le
          associazioni  o  altre  organizzazioni  senza  personalita'
          giuridica e le societa' semplici, che abbiano  per  oggetto
          esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali
          o agricole.
            Si  considerano effettuate in ogni caso nell'esercizjo di
          imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di
          beni e le prestazioni di servizi  fatte  dalle  societa'  e
          dagli  enti  ivi  indicati  ai  propri  soci,  associati  o
          partecipanti.
            Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non
          abbiano per oggetto esclusivo o principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate
          nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le
          prestazioni  di  servizi  fatte nell'esercizio di attivita'
          commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio
          di attivita' commerciali anche le cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni  di  servizi  ai soci, associati o partecipanti
          verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi
          supplementari  determinati in funzione delle maggiori o di-
          verse prestazioni alle quali danno diritto,  ad  esclusione
          di   quelle   effettuate   in  conformita'  alle  finalita'
          istituzionali da associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria, religiose, assistenziali,
           culturali   e  sportive  dilettantistiche,  di  promozione
          sociale e  di  formazione  extra-scolastica  della  persona
          anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la
          medesima  attivita'  e che per legge, regolamento o statuto
          fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
            Agli effetti delle disposizioni di questo  articolo  sono
          considerate  in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate
          da enti pubblici, le seguenti  attivita':  a)  cessioni  di
          beni   nuovi   prodotti   per   la   vendita,   escluse  le
          pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e  di
          categoria,  religiose,  assistenziali, culturali e sportive
          cedute prevalentemente ai propri associati;  b)  erogazione
          di  acqua,  gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di
          fiere ed esposizioni a carattere commerciale;  d)  gestione
          di  spacci  aziendali, gestione di mense e somministrazioni
          di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di
          persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
          prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi  portuali
          e    aeroportuali;    i)    pubblicita'   commerciale;   l)
          telecomunicazioni e  radiodiffusioni  circolari.  Non  sono
          invece  considerate  attivita'  commerciali:  le operazioni
          relative all'oro e alle valute estere, compresi i  depositi
          anche  in  conto  corrente,  di  cui  siano  parti la Banca
          d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche  agenti;
          la  gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei
          corpi di polizia, di mense e spacci  riservati  al  proprio
          personale  ed  a  quello  dei  Ministeri  da cui dipendono,
          ammesso ad usufruirne per particolari  motivi  inerenti  al
          servizio;  la prestazione alle imprese consorziate o socie,
          da  parte  di   consorzi   o   cooperative,   di   garanzie
          mutualistiche   e   di  servizi  concernenti  il  controllo
          qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi
          di qualita'; le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di
          servizi    effetuate   in   occasione   di   manifestazioni
          propagandistiche dai partiti politici  rappresentati  nelle
          assemblee  nazionali  e  regionali;  le  cessioni di beni e
          prestazioni di servizi poste  in  essere  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera
          dei    deputati   e   dalla   Corte   costituzionale,   nel
          perseguimento delle  proprie  finalita'  istituzionali;  le
          prestazioni  sanitarie  soggette  al  pagamento di quote di
          partecipazione alla spesa sanitaria  erogate  dalle  unita'
          sanitarie  locali  e dalle aziende ospedaliere del Servizio
          sanitario nazionale.
            Non  sono  considerate,  inoltre,  attivita' commerciali,
          anche in deroga al secondo comma:
             a) il possesso  e  la  gestione  di  unita'  immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o  classificabili  nella categoria catastale A10, di unita'
          da diporto, di aeromobili da turismo o di  qualsiasi  altro
          mezzo  di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero  e  al  servizio di unita' da diporto, da parte di
          societa'  o  enti,  qualora  la  partecipazione   ad   essi
          consenta,  gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore
          al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
          beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale  godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette  condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni;
             b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad  altre
          attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
          obbligazioni     o     titoli     similari,     costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad  esercitare
          attivita'  finanziaria,  ovvero  attivita' di indirizzo, di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate.
            Per  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
          gli enti di cui all'art. 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge   25   agosto   1991,   n.   287,  le  cui  finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   non  si  considera  commerciale,  anche  se
          effettuata verso pagamento di corrispettivi  specifici,  la
          somministrazione  di  alimenti e bevande effettuata, presso
          le sedi in cui viene svolta l'attivita'  istituzionale,  da
          bar  ed  esercizi  similari,  sempreche' tale attivita' sia
          strettamente  complementare  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione  degli  scopi istituzionali e sia effettuata nei
          confronti  degli  stessi  soggetti  indicati  nel   secondo
          periodo del quarto comma.
            Le  disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo,
          e sesto si  applicano  a  condizione  che  le  associazioni
          interessate si conformino alle seguenti clausole, da inser-
          ire  nei  relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
          forma  dell'atto  pubblico  o   della   scrittura   privata
          autenticata o registrata:
             a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
          o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi, riserve o capitale
          durante   la   vita   dell'associazione,   salvo   che   la
          destinazione  o  la  distribuzione  non siano imposte dalla
          legge;
             b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso
          di  suo  scioglimento  per  qualunque   causa,   ad   altra
          associazione  con  finalita' analoghe o ai fini di pubblica
          utilita', sentito l'organismo di controllo di cui  all'art.
          3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
          diversa destinazione imposta dalla legge;
             c)  disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto    medesimo,    escludendo    espressamente   ogni
          limitazione   in   funzione   della   temporaneita'   della
          partecipazione  alla  vita associativa e prevedendo per gli
          associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
          per l'approvazione e le modificazioni dello statuto  e  dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
             d) obbligo di redigere e  di  approvare  annualmente  un
          rendiconto  economico e finanziario secondo le disposizioni
          statutarie;
             e) eleggibilita'  libera  degli  organi  amministrativi,
          principio  del  voto  singolo di cui all'art. 2532, secondo
          comma, del codice  civile,  sovranita'  dell'assemblea  dei
          soci,   associati  o  partecipanti  e  i  criteri  di  loro
          ammissione  ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita'  delle convocazioni assembleari, delle relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
             f)   intrasmissibilita'   della   quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa.
            Le  disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo
          comma  non  si  applicano   alle   associazioni   religiose
          riconosciute  dalle  confessioni  con  le quali lo Stato ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria.
            Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non
          commerciale i di cui all'art. 111-bis del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si  applicano
          anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".