Art. 8.
           Scritture contabili degli enti non commerciali

  1.  Nell'articolo  20  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti
non  commerciali,  dopo  il  primo  comma,  sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
    "Indipendentemente   alla   redazione   del   rendiconto  annuale
economico  e  finanziario,  gli  enti  non commerciali che effettuano
raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla
chiusura  dell'esercizio,  un apposito e separato rendiconto tenuto e
conservato  ai  sensi  dell'articolo  22, dal quale devono risultare,
anche  a  mezzo  di  una  relazione  illustrativa,  in  modo chiaro e
trasparente,  le  entrate  e  le  spese  relative  a  ciascuna  delle
celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di sensibilizzazione indicate
nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
    Gli  enti  soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai
sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  che  abbiano  conseguito  nell'anno solare
precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle
attivita'  di  prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli
altri  casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18,
secondo  le  disposizioni  di  cui al comma 166 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
 
          Note all'art. 8:
            -  Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 600 del
          1973, come modificato dal presente decreto:
            "Art.   20   (Scritture   contabili   degli   enti    non
          commerciali).  - Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16,
          17  e  18  si  applicano,  relativamente   alle   attivita'
          commerciali   eventualmente  esercitate,  anche  agli  enti
          soggetti all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          che   non   hanno   per   oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciali.
            Indipendentemente alla redazione del  rendiconto  annuale
          economico  e  finanziario,  gli  enti  non  commerciali che
          effettuano raccolte pubbliche  di  fondi  devono  redigere,
          entro   quattro  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  un
          apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
          dell'art.  22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di
          una relazione illustrativa, in modo chiaro  e  trasparente,
          le   entrate   e   le   spese  relative  a  ciascuna  delle
          celebrazioni, ricorrenze o  campagne  di  sensibilizzazione
          indicate  nell'art.  108,  comma  2-bis,  lettera a), testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
            Gli  enti  soggetti  alla  determinazione forfettaria del
          reddito ai sensi del comma 1 dell'art.  109-bis  del  testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  che
          abbiano  conseguito  nell'anno solare precedente ricavi non
          superiori a lire 30 milioni, relativamente  alle  attivita'
          di  prestazioni  di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli
          altri  casi,  assolvono  gli  obblighi  contabili  di   cui
          all'art.    18, secondo le disposizioni di cui al comma 166
          dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
            - Si riporta il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 600  del
          1973, richiamato nell'art. 20 del medesimo D.P.R.:
            "Art.   18  (Contabilita'  semplificata  per  le  imprese
          minori). -  Le  disposizioni  dei  precedenti  articoli  si
          applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile,
          non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di
          cui  allo  stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle
          lettere c) e d) del primo comma  dell'art.  13,  qualora  i
          ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  conseguiti  in  un  anno intero non abbiano
          superato l'ammontare di lire 360  milioni  per  le  imprese
          aventi  per  oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire
          un  miliardo  per  le  imprese  aventi  per  oggetto  altre
          attivita',  sono  esonerati  per  l'anno  successivo  dalla
          tenuta delle scritture contabili prescritte dai  precedenti
          articoli,  salvi  gli  obblighi  di  tenuta delle scritture
          previste da disposizioni diverse del presente decreto,  Per
          i    contribuenti    che    esercitano   contemporaneamente
          prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
          all'ammontare   dei   ricavi   relativi   alla    attivita'
          prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei
          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
          prestazioni di servizi.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabiliti i criteri per la individuazione  delle  attivita'
          consistenti nella prestazione di servizi.
            I  soggetti  che fruiscono dell'esonero, entro il ternime
          stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
          devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
            Le  operazioni  non soggette a registrazione agli effetti
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto    devono    essere
          separatamente  annotate  nei registri tenuti ai fin di tale
          imposta con le modalita' e nei  termini  stabiliti  per  le
          operazioni  soggette a registrazione. Coloro che effettuano
          soltanto operazioni non  soggette  a  registrazione  devono
          annotare  in un apposito registro l'ammontare globale delle
          entrate e delle  uscite  relative  a  tutte  le  operazioni
          effettuate  nella  prima e nella seconda meta' di ogni mese
          ed eseguire nel  registro  stesso  annotazione  di  cui  al
          precedente comma.
            I   soggetti   esonerati   dagli   adempimenti   relativi
          all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.  34  del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
          non  sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi
          precedenti.
            Il  regime  di  contabilita'  semplificata  previsto  nel
          presente articolo si estende di anno in  anno  qualora  gli
          ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
            Il  contribuente  ha  facolta'  di  optare  per il regime
          ordinario.  L'opzione ha effetto  dall'inizio  del  periodo
          d'imposta  nel  corso del quale e' esercitata fino a quando
          non e revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
          due successivi.
            I  soggetti  che  intriprendono  l'esercizio  di  impresa
          commerciale,   qualora   ritengano  di  conseguire  per  un
          ammontare ragguagliato ad superiore ai limiti  indicati  al
          primo   comma   possono   per  il  primo  anno,  tenere  la
          contabilita' i semplificita di cui al presente articolo.
            Per i rivenditori  in  base  a  contratti  estimatori  di
          giornali,  di  libri  e  di  periodici,  anche  su supporti
          audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
          fini  del  calcolo  dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
          del  prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
          le cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati  e
          postali,   marche   assicurative   e  valori  similari,  si
          considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
            Ai fini del presente articolo  si  assumono  come  ricavi
          conseguiti  nel  periodo  di  imposta i corrispettivi delle
          operazioni  registrate  o  soggette  a  registrazione   nel
          periodo   stesso   agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto edi quelle annotate o soggette  ad  annotazioni  a
          norma del terzo comma".
            -  Il  testo dell'art. 108 del TUIR, richiamato nell'art.
          20 del decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973, e' riportato in nota all'art. 2.
            -  L'art.  109-bis  del TUIR, richiamato nell'art. 20 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e'
          stato inserito dall'art. 4 del presente decreto.
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 166, della legge
          n. 662 del 1996, richiamato nell'art. 20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
            166.  Fermi  restando,  se  prescritti,  agli obblighi di
          fatturazione e  di  certificazione  dei  corrispettivi,  in
          deroga  a  quanto previsto dal decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.   600, e dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, le
          persone fisiche esercenti imprese, arti  o  professioni  di
          cui al comma 165 possono:
             a)   annotare   l'ammontare  complessivo,  distinto  per
          aliquota, delle operazioni fatturate  o,  in  mancanza  del
          relativo   obbligo,   effettuate   in   ciascun  mese,  con
          riferimento a tale  mese,  entro  il  giorno  15  del  mese
          successivo,  nei registri previsti ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto ovvero in  apposito  prospetto,  che  tiene
          luogo  degli  stessi,  conforme  al  modello  approvato con
          decreto del Ministro delle  finanze,  tenuto  conservato  a
          norma  dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 633 del 1972. Entro la stessa data e  secondo
          le  stesse modalita' devono essere annotati i compensi ed i
          corrispettivi delle operazioni non rilevanti  agli  effetti
          dell'imposta  sul  valore  e,  entro la data di prestazione
          della dichiarazione dei redditi, il valore delle  eventuali
          rimanenza;
             b)   annotare   entro   il   termine   previsto  per  le
          liquidazioni trimestrali dell'imposta sul  valore  aggiunto
          l'importo  complessivo  imponibile  mensile  o  trimestrate
          degli acquisti e delle importazioni, indicando la  relativa
          imposta, nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del 1972 o nel
          prospetto di cui alla lettera a); la  documentazione  degli
          acquisti  oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, arte
          o  professione,  dovra'   essere   comunque   richiesta   e
          conservata ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973;
             c)  conservare,  ai  sensi  dell'art. 22 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la
          documentazione   degli   altri  costi  di  cui  si  intenda
          effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi".