Art. 7.
               Modifiche agli articoli 143, 224 e 318
                    del codice della navigazione

  1.  L'articolo  143  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  143  (Requisiti  di  nazionalita'  dei proprietari di navi
italiane).   -   1.  Rispondono  ai  requisiti  di  nazionalita'  per
l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:
      a)  le  navi  che appartengono per una quota superiore a dodici
carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea;
      b)  le  navi  di nuova costruzione o provenienti da un registro
straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche
o  enti  stranieri  non  comunitari  i  quali  assumano  direttamente
l'esercizio  della  nave  attraverso  una  stabile organizzazione sul
territorio  nazionale  con  gestione  demandata  a  persona  fisica o
giuridica  di  nazionalita'  italiana  o  di  altri Paesi dell'Unione
europea,  domiciliata  nel luogo di iscrizione della nave, che assuma
ogni  responsabilita'  per  il  suo  esercizio  nei  confronti  delle
autorita'  amministrative  e dei terzi, con dichiarazione da rendersi
presso  l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste
per la dichiarazione di armatore.".
  2.  L'articolo  224  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  224 (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e
del  servizio marittimo) . - 1. Il servizio di cabotaggio tra i porti
della Repubblica, nonche' il servizio marittimo dei porti, delle rade
e  delle  spiagge sono riservati, conformemente a quanto previsto dal
Regolamento  CE  n.  3577/92  del Consiglio del 7 dicembre 1992, agli
armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro
dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro,
sempre  che  tali  navi  soddisfino  tutti  i requisiti necessari per
l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.".
  3.  L'articolo  318  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  318  (Nazionalita'  dei  componenti dell'equipaggio). - 1.
L'equipaggio  delle  navi nazionali armate nei porti della Repubblica
deve  essere  interamente  composto  da cittadini italiani o di altri
Paesi appartenenti all'Unione europea.
    2.  Il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione, in caso di
particolari  necessita',  puo' autorizzare che del personale di bassa
forza  di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un
terzo dell'intero equipaggio.
    3.   Per  le  navi  adibite  alla  pesca  marittima,  l'autorita'
marittima  periferica  delegata  dal  Ministro  dei trasporti e della
navigazione  puo' autorizzare, in caso di particolari necessita', che
del  personale  di  bassa  forza di bordo facciano parte stranieri in
numero non maggiore della meta' dell'intero equipaggio.".