Art. 3. Personale degli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata 1. Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnicoindustriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attivita' svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati. 2. Il direttore: a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro; b) cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto; c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati; d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui e' preposto; e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attivita' di verifica e controllo. 3. Il direttore e' responsabile dei risultati dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' costituito apposito sistema informativostatistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attivita' e dei relativi risultati. 4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnicoindustriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnicoindustriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico puo' anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza ed abbia ricoperto incarichi di dirigenza aziendale. 5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore. 6. Il Ministro della difesa, per rendere pienamente funzionali gli enti dell'area tecnicoindustriale di cui all'articolo 2, ove risultino carenze organiche in profili professionali noti ripianate a seguito dei processi di ristrutturazione relativi ai restanti enti e delle procedure di mobilita', indice pubblici concorsi circoscrizionali per fronteggiare specifiche esigenze, individuate d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, ed i cui oneri devono comunque essere coperti con risparmi di gestione conseguenti alle ristrutturazioni eseguite.