Art. 11.
    Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale recata dal
        decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  1.  Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  1,  i  commi  da  1  a  4  sono sostituiti dai
seguenti:
      "1.  Le  banche,  le  societa'  di  intermediazione mobiliare e
l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione
elettronica,  dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli
o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni,
effettuati,  anche  attraverso  movimentazione  di  conti  o mediante
assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone
fisiche,  enti  non commerciali e di societa' semplici e associazioni
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano
le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio,
il  codice  fiscale  del  soggetto  residente in Italia per conto o a
favore  del  quale  e'  effettuato il trasferimento, nonche' la data,
lacausale  e  l'importo  del  trasferimento  medesimo  e  gli estremi
identificativi degli eventuali conti di destinazione.
      2.  Analoghe  evidenze  sono mantenute da societa' finanziarie,
fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati
al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o
comunque si interpone nella sua esecuzione.
      3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione  finanziaria  per  cinque  anni e trasmesse alla
stessa   secondo   le  modalita'  stabilite  con  i  decreti  di  cui
all'articolo 7.
      4.  Gli  obblighi  previsti  dal presente articolo si applicano
altresi'  per  gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di
massa  o  di  titoli  esteri  effettuati da persone fisiche, enti non
commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti
in  Italia,  e nei quali comunque intervengono le banche, le societa'
d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1
e 2.";
    b) nell'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le
persone  fisiche,  gli  enti  non  commerciali,  nonche'  le societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che
effettuano  trasferimenti  da o verso l'estero di denaro, certificati
in  serie  o  di  massa  o  titoli attraverso non residenti, senza il
tramite  degli  intermediari  di  cui  all'articolo  1, sono tenuti a
indicare  i  trasferimenti  medesimi  nella dichiarazione annuale dei
redditi  quando  risultano  superati gli importi indicati nel comma 5
dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.";
    c) nell'articolo 4:
      1)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente: "1. Le persone
fisiche,  gli  enti  non  commerciali,  e  le  societa'  semplici  ed
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo
d'imposta  detengono  investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di  natura  finanziaria,  attraverso  cui  possono  essere conseguiti
redditi  di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella
dichiarazione  dei  redditi.  Agli  effetti  dell'applicazione  della
presente  disposizione  si  considerano  di  fonte  estera  i redditi
corrisposti  da  non  residenti o soggetti alla ritenuta prevista nel
terzo  comma  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni
che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.";
      2)  il  comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli obblighi di
indicazione  nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2
non  sussistono  per  i  certificati  in serie o di massa ed i titoli
affidati   in   gestione  od  in  amministrazione  agli  intermediari
residenti   indicati   nell'articolo  1,  per  i  contratti  conclusi
attraverso  il  loro  intervento,  anche  in qualita' di controparti,
nonche'  per  i  depositi  ed  i  conti  correnti, a condizione che i
redditi  derivanti  da  tali  attivita'  estere di natura finanziaria
siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.";
    d) l'articolo 5-bis e' abrogato;
    e)  l'articolo  6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tassazione
presuntiva).  1.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le
somme  in  denaro,  i  certificati  in  serie  o di massa od i titoli
trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati
i  redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
in  misura  pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia
nel  relativo  periodo  d'imposta, a meno che nella dichiarazione non
venga  specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene
in  un  successivo  periodo d'imposta. La prova contraria puo' essere
data  dal  contribuente  entro  sessanta giorni dal ricevimento della
espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.";
    f)  nell'articolo  7,  i commi 1-bis ed 1-ter sono sostituiti dai
seguenti:  "1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla
base  di  criteri  selettivi  adottati  per  i  controlli  annuali, a
verifiche  nei  confronti  delle  persone  fisiche,  degli  enti  non
commerciali  e  delle  societa' semplici e associazioni equiparate ai
sensi  dell'articolo  5  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
  1-ter.  Per  l'inosservanza  degli  obblighi  stabiliti dai decreti
emanati  ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le
sanzioni  di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.".
 
          Note all'art. 11:
            Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990,
          come modificato dal presente decreto:
            "Art. 1. (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le
          banche,  le  societa' di intermediazione mobiliare e l'Ente
          poste  italiane   mantengono   evidenza,   anche   mediante
          rilevazione  elettronica,  dei  trasferimenti  da  o  verso
          l'estero  di  denaro,  titoli  o  certificati in serie o di
          massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche
          attraverso  movimentazione  di  conti  o  mediante  assegni
          postali,  bancari  e  circolari,  per  conto  o a favore di
          persone  fisiche,  enti  non  commerciali  e  di   societa'
          semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  residenti  in Italia. Tali evidenze riguardano le
          generalita' o la denominazioni o  la  ragione  sociale,  il
          domicilio,  il  codice  fiscale  del  soggetto residente in
          Italia per conto o a favore  del  quale  e'  effettuato  il
          trasferimento,  nonche' la data, la causale e l'importo del
          trasferimento medesimo e gli  estremi  indentificati  degli
          eventuali conti di destinazione.
            2.   Analoghe   evidenze   sono   mantenute  da  societa'
          finanziarie, fiduciarie, e  da  ogni  altro  intermediario,
          diverso  da  quelli  indicati  al  comma 1, che per ragioni
          professionali  effettua  il  trasferimento  o  comunque  di
          interpone nella sua esecuzione.
            3.  Le  evidenze  di  cui  ai  commi  1 e 2 sono tenute a
          disposizione dell'amministrazione  finanziaria  per  cinaue
          anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
          con i decreti di cui all'articolo 7.
            4.   Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo  si
          applicano  altresi'  per  gli  acquisti  e  le  vendite  di
          certificati  in  serie o di massa o di titoli effettuati da
          persone  fisiche,  enti  non  commerciali  o  di   societa'
          semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5
          del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, residenti in
          Italia, e nei quali comunque  intervengono  le  banche,  le
          societa'  d'intermediazione  mobiliare e gli altri soggetti
          indicati nei commi 1 e 2.
            4-bis. Gli intermediari di cui al comma  1  e  2  possono
          effettuare,  per  conto dei soggetti indicati nell'articolo
          4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei
          limiti  dei  trasferimenti   dall'estero   complessivamente
          effettuati o ricevuti, e dai corrispettivi o altri introiti
          realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
          criteri  da  stabilire  con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze.".
            - L'art. 5 del TUIR, richiamato nell'art. 1 del  D.L.  n.
          167  del  1990,  come  ora modificato, e' riportato in nota
          all'art. 11.
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del  D.L.  n.  167  del
          1990, come modificato del presente decreto:
            "Art.  2.  (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
          Le persone fisiche, gli enti non  commerciali,  nonche'  le
          societa'   semplici  e  associazioni  equiparate  ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che  effettuano
          trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in
          serie  o  di massa o titoli attraverso non residenti, senza
          il tramite degli intermediari di cui all'articolo  1,  sono
          tenuti   a   indicare   i   trasferimenti   medesimi  nella
          dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati
          gli importi indicati nel comma 5  dell'articolo  4,  ovvero
          nel comma 2 dell'articolo 5.
            1-bis.  In  caso  di  esonero  dalla  presentazione della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito modulo, conforme a modello approvato  con  decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini previsti per la presentazione  della  dichiarazione
          dei redditi.".
            -  L'art.  5  del TUIR, sopra richiamato, e' riportato in
          nota all'art.  11.
            - Si riporta il testo dell'art. 4 del  D.L.  n.  167  del
          1990, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
          attivita').    -  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai  sensi
          dell'articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986, n. 917, residenti in Italia che al terrnine
          del periodo  d'imposta  detengono  investimenti  all'estero
          ovvero  attivita'  estere di natura finanziaria, attraverso
          cui possono  essere  conseguiti  redditi  di  fonte  estera
          imponibili  in  Italia devono indicarli nella dichiarazione
          dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della  presente
          disposizione  si  considerano  di  fonte  estera  i redditi
          corrisposti da  non  residenti  o  soggetti  alla  ritenuta
          prevista  nel  terzo comma dell'articolo 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          nonche'  i  redditi  derivanti da beni che si trovano al di
          fuori del territorio dello Stato.
            2. Nella dichiarazione dei redditi deve  essere  altresi'
          indicato   l'ammontare   dei   trasferimenti  da,  verso  e
          sull'estero che nel corso dell'anno hanno  interessato  gli
          investimenti  all'estero  e  le  attivita  estere di natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine del periodo di imposta  i  soggetti  non  detengono
          investimenti e attivita finanziarie della specie.
            3.   In   caso   di  esonero  dalla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito modulo, conforme a modello approvato  con  decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini previsti per la presentazione  della  dichiarazione
          dei redditi.
            4.  Gli  obblighi  di indicazione nella dichiarazione dei
          redditi previsti nei commi 1  e  2  non  sussistono  per  i
          certificati  in  serie  o  di massa ed i titoli affidati in
          gestione od in amministrazione agli intermediari  residenti
          indicati   nell'articolo   1,   per  i  contratti  conclusi
          attraverso  il  loro  intervento,  anche  in  qualita'   di
          controparti,  nonche' per i depositi ed i conti correnti, a
          condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
          di    natura    finanziaria   siano   riscossi   attraverso
          l'intervento degli intermediari stessi.
            5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1,  2  e  3
          non sussiste se l'ammontare complessivo degli invernenti ed
          attivita   al   termine   del   periodo  d'imposta,  ovvero
          l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel  corso
          dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.
            6.  Ai  fini  del  presente  articolo  viene  annualmente
          stabilito, con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
          dei  cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma.
            7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente  al  31  dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero e  le  attivita  estere  di  natura  finanziaria
          oggetto  di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario  o  valutario,  si considerano effettuati, anche
          agli effetti fiscali, nell'anno 1990.".
            - L'art. 5 del TUIR, sopra richiamato,  e'  riportato  in
          nota all'art.  11.
            - L'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, sopra richiamato,
          e' riportato all'art. 12 (testo novellato).
            - Si riporta il testo dell'art. 5-bis del D.L. n. 167 del
          1990, ora abrogato:
            "Art.  5-bis.  -  1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai
          commi  1,  2  e  3  dell'art.  4  non  sussiste   per   gli
          investimenti,  le  attivita  di  natura  finanziaria  ed  i
          trasferimenti  operati  all'interno  dell'Unione   europea,
          fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia".
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del D.L. n. 167 del
          1990, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 7. (Criteri e modalita' di applicazione). - 1.  Con
          decreti  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
          Ministri del  tesoro,  dell'interno  e  del  commercio  con
          l'estero,   sono   stabilite   particolari   modalita'  per
          l'adempimento degli obblighi, nonche' per  la  trasmissione
          delle  evidenze  di  cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 nonche'
          degli altri dati e notizie  di  cui  al  presente  decreto,
          compreso  l'eventuale  invio all'Amministrazione finaziaria
          su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi
          ed  adempimenti  possono  essere  limitati  per  specifiche
          categorie  o  causali  e  variari gli importi. Tali decreti
          saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400.
            1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla
          base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali,
          a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti
          non commerciali e delle societa'  semplici  e  associazioni
          equiparate  ai  sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
            1-ter.  Per  l'inosservanza  degli obblighi stabiliti dai
          decreti  emanati  ai  sensi  del  comma  1,  del   presente
          articolo,  si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13,
          comma 8, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605.
            -  L'art.  5  del TUIR, sopra richiamato, e' riportato in
          nota all'art.  11.
            - Si riporta il testo del comma otto dell'articolo 13 del
          D.P.R.  n. 605 del 1973, sopra richiamato (all'art. 7, D.L.
          n. 167/90):
            "Se le comunicazioni previste dall'art.  7  e  dal  terzo
          comma  dell'art.    16  nonche' dal primo e dal terzo comma
          dell'art. 10 (4) vengono effettuate nei  termini  stabiliti
          si  applica,  a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a
          sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire 200.000  a  lire
          40  milioni;  se  le comunicazioni vengono effettuate entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena
          pecuniaria da lire  40.000  a  lire  200.000.  In  caso  di
          comunicazione  incomplete  o  inesatte  si  applica la pena
          pecuniaria da lire  20.000  a  lire  400.000  per  ciascuna
          omissione o inesattezza.".