Art. 16. Abrogazione di norme e entrata in vigore 1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102; b) i commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; c) gli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181; d) il comma 6 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42; e) i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; f) l'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 1990, n. 227; g) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437; h) l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; i) i commi da 2 a 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; l) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; m) l'articolo 3 della legge 13 gennaio 1994, n. 43; n) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; o) l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725; p) l'articolo 6 e i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110; q) ogni altra disposizione incompatibile con l'applicazione del presente decreto. 2. Ai fini della determinazione degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 marzo 1998, non si tiene conto delle ritenute alla fonte a titolo di acconto di cui agli articoli 26, comma 3, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, abrogate per effetto delle disposizioni del presente decreto e scomputate per il periodo d'imposta precedente. 3. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 21 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 16: - Il D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, ora abrogato, reca: "Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1991. La relativa legge di conversione, con modificazioni, (legge 25 marzo 1991, n. 102 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991. - Si riporta il testo dell'art. 20 del D.L. n. 95 del 1974, di cui il presente decreto ha espressamente abrogato i commi 1, 3, 5 e 6: "Art. 20. - (Comma gia' soppresso). Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e' applicata a titolo di imposta con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella misura del 12,50 per cento anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo. Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ne' quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facolta' di optare per il regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili. Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al quindici per cento. Le societa' cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del dieci per cento a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti ai propri soci persone fisiche. Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle societa' cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e' elevata al 30 per cento ed e' applicata a titolo d'imposta. Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602". - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 181 del 1982, espressamente abrogati dal presente decreto: "Art. 5. - La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria". "Art. 6. - Gli interessi sui depositi e conti correnti in valuta estera di soggetti non residenti, inclusi i titolari dei conti per emigranti, disciplinati dal decreto ministeriale 12 marzo 1981, corrisposti dalle aziende ed istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito". - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 33 del D.P.R. n. 42 del 1988, espressamente abrogato dal presente decreto: "6. La ritenuta prevista nell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve essere operata anche sugli utili, di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico, distribuiti ai partecipanti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1 lettera b), dello stesso testo unico". - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 32 del decreto-legge n. 69 del 1989, espressamente abrogati dal presente decreto: "2. E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma primo dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da societa' per azioni con azioni quotate in borsa, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono applicate a titoli di acconto anche nei confronti delle societa' di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.L. n. 167 del 1990, espressamente abrogato dal presente decreto: "Art. 8. - 1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonche' gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. 2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per i titoli e certificati di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo decreto legge. 3-bis. (Soppresso)". - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del D.L. n. 378 del 1992, espressamente abrogati dal presente decreto: "Art. 2. - 1. Al comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserita, dopo la lettera b), la seguente: ''b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore; in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducano i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600''. 2. Sui proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita' di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.". "Art. 3. - 1. All'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserita, dopo la lettera c-bis), la seguente: ''c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto''. 2. I soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita' di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 3. Le plusvalenze indicate alla lettera c-ter) dell'art. 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere.". "Art. 4. - Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 1993, espressamente abrogato dal presente decreto: "7. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.". - Si riporta il testo dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 67 del D.L. n. 331 del 1993, espressamente abrogati dal presente decreto: "2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'art. 41, comma 1, lettera b-bis), introdotta dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992 e all'art. 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualita' di acquirenti. Se nella cessione intervengono piu' sostituti di imposta, la ritenuta e' operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma. 3. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera c-ter). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima. 4. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. 5. Le modificazioni introdotte all'art. 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 557 del 1993, espressamente abrogati dal presente decreto: "2. Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle sui proventi di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Le disposizioni del comma 1, lettere b), d), e), f), g), i), m) e n) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e c), si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del comma 2 si applica per gli interessi e i proventi maturati dal 1 gennaio 1994". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 43 del 1994, espressamente abrogato dal presente decreto: "Art. 3. - 1. Le societa', gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'art. 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 357 del 1993, espressamente abrogato dal presente decreto: "Art. 4. - 1. Per le societa' ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' applicata se, all'atto della riscossione, ne e' fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento". - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 725 del 1994, espressamente abrogato dal presente decreto: "Art. 5. - 1. Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da societa' con azioni non quotate in borsa, la ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo o di riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. 2. La ritenuta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio nonche' alle azioni delle banche popolari cooperative e', per allineamento, ridotta al 12,50 per cento. Conseguentemente, nell'art. 20, primo comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' nell'art. 29, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: ''nella misura del 15 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 12,50 per cento''". - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del D.L. n. 6 del 1996, abrogati dal presente decreto (l'art. 6 integralmente; l'art. 7 nei commi 1, 3, 4 e 5): "Art. 6 (Interessi su depositi e conti dello Stato). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonche' gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di cui all'art. 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994". "Art. 7 (Operazioni di "Prestito titoli"). - 1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonche', per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi. 2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonche' ogni altro contratto che persegue le medesime finalita' economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui all'art. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. 3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia e' costituita non compiano su detti beni atti di disposizione. 4. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non e' sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualita' di intermediario. 5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'art. 8 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge". - Gli artt. 26 e 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono novellati dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia. - L'art. 5 del D.L. n. 512 del 1983 e' riportato in nota all'art. 12.