Art. 12. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto 1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la piu' grave delle violazioni accertate non e' inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la piu' grave violazione non e' inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire. 2. Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedono la somma di lire duecento milioni la sospensione e' disposta per un periodo da due a sei mesi. 3. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta da due a sei mesi. 4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime e' interdetto dalle cariche di amministratore della banca, societa' o ente per un periodo da tre a sei mesi.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 18 del 1983 si veda il testo gia' riportato in nota all'art. 11 del presente decreto.