Art. 13.
               Ritardati od omessi versamenti diretti
 1.  Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti  in  acconto,  i  versamenti  periodici,  il versamento di
conguaglio  o  a  saldo  dell'imposta risultante dalla dichiarazione,
detratto  in  questi  casi  l'ammontare dei versamenti periodici e in
acconto,   ancorche'   non   effettuati,   e'   soggetto  a  sanzione
amministrativa  pari al trenta per cento di ogni importo non versato,
anche  quando,  in  seguito  alla correzione di errori materiali o di
calcolo  rilevati  in  sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti  una  maggiore  imposta  o  una  minore eccedenza detraibile.
Identica  sanzione  si applica nei casi di liquidazione della maggior
imposta  ai  sensi  degli  articoli  36-bis  e 36-ter del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo  54-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
 2.  Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista
al  comma  1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento
di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
 3.  Le  sanzioni  previste  nel  presente  articolo non si applicano
quando  i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o
concessionario diverso da quello competente.
 
          Note all'art. 13:
            - Per i testi degli articoli 36-bis e 36-ter  del  D.P.R.
          n. 600 del 1973 si vedano in nota i testi gia' riportati in
          nota all'art.  1 del presente decreto.
            -  Si riporta il testo dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 600
          summenzionato:
            "Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base
          alle   dichiarazioni).    -  1.  Avvalendosi  di  procedure
          automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,  entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
            2. Sulla base dei  dati  e  degli  elementi  direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
             a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e
          delle imposte;
             b)   correggere   gli   errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti, dalle precedenti dichiarazioni;
             c)  controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante  dalla
          dichiarazione  annuale  a titolo di acconto e di conguaglio
          nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli  articoli
          27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
             3.  Quando  dai  controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai
          sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo  60
          al  contribuente,  nonche'  per  evitare la reiterazione di
          errori e per consentire la regolarizzazione  degli  aspetti
          formali  e la segnalazione all'amministrazione di eventuali
          dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
             4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla   liquidazione
          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente".