Art. 14. 
    Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte 
 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute  alla  fonte  e'
soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pari  al  venti  per  cento
dell'ammontare   non   trattenuto,   salva    l'applicazione    delle
disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.