Art. 4. 
                      Disposizione transitoria 
 1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di  accertamento
delle  imposte  sui  redditi,  si   considerano   comprese   tra   le
dichiarazioni  infedeli  previste  dall'articolo  1,  comma  2,   del
presente decreto. 
 
          Nota all'art. 4:
            - Si riporta il testo dei commi 2 e 3  dell'art.  46  del
          D.P.R.  n.    600  del 1973, recante disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi:
            "Se nella  dichiarazione  presentata  non  sono  compresi
          tutti  i  singoli  redditi  posseduti,  si  applica la pena
          pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte
          e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non
          dichiarati.
            Se le omissioni previste nei precedenti commi  riguardano
          anche  redditi  prodotti  all'estero  la pena pecuniaria e'
          aumentata di un terzo".