Art. 4. Disposizione transitoria 1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 46 del D.P.R. n. 600 del 1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi: "Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di un terzo".