Art. 8.
       Violazioni relative al contenuto e alla documentazione
                         delle dichiarazioni
 1.  Fuori  dei  casi  previsti  negli  articoli  1,  2  e  5,  se la
dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore
aggiunto  non  e'  redatta  in  conformita'  al modello approvato dal
Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati
in  maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante,
nonche'  per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in
maniera  esatta  e  completa  ogni  altro  elemento prescritto per il
compimento  dei  controlli,  si applica la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
 2.  La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza
o  incompletezza  degli  atti e dei documenti dei quali e' prescritta
l'allegazione    alla    dichiarazione,   la   conservazione   ovvero
l'esibizione all'ufficio.
 3.  Si  applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
otto  milioni  quando  l'omissione  o  l'incompletezza riguardano gli
elementi  previsti  nell'articolo  7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta.
 
          Nota all'art. 8:
            -  Il  testo dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          600 e' il seguente:
            "Art. 7 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta)  -  1.  I
          soggetti   indicati   nel  titolo  III,  che  corrispondono
          compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a  ritenute  alla
          fonte  secondo  le disposizioni dello stesso titolo, devono
          presentare annualmente apposita dichiarazione unica,  anche
          ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
          previdenza  sociale  (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto
          nazionale per le assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica
          la disposizione dell'art.  12, comma 1, secondo periodo.
            2. La dichiarazione deve indicare i dati e  gli  elementi
          necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per
          la   determinazione   dell'ammontare  dei  compensi,  sotto
          qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi
          e dei premi, nonche' per l'effettuazione  dei  controlli  e
          gli  altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
          esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS  e
          l'INAIL   sono   in   grado  di  acquisire  direttamente  e
          sostituisce le dichiarazioni previsti ai fini  contributivi
          e assicurativi.
            3. La dichiarazione e' unica anche ai fini dei contributi
          dovuti  ad  altri  enti  e  casse. Con decreto del Ministro
          delle finanze, emanato  di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, sono
          stabilite le relative modalita' di attuazione.
            4.  Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento   delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'art. 8 devono essere conservati per il periodo previsto
          dall'art.  43  e  devono  essere  esibiti  o  trasmessi, su
          richiesta, all'ufficio competente. La  conservazione  delle
          attestazioni   relative   ai   versamenti   contributivi  e
          assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
            5. La dichiarazione non  deve  essere  presentata  per  i
          compensi  e  le  altre  somme  soggetti a ritenuta ai sensi
          dell'art. 29".