Art. 26.
        Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria
 1.  Il  riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche'
ad   ogni   altra  sanzione  amministrativa,  ancorche'  diversamente
denominata,  contenuto  nelle  leggi  vigenti,  e'  sostituito con il
riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
 2.  I  riferimenti  contenuti  nelle  singole  leggi  di  imposta  a
disposizioni  abrogate  si  intendono effettuati agli istituti e alle
previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
 3.  Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione
delle   sanzioni  disciplinati  nel  presente  decreto  si  applicano
all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.