Art. 5. 
                            Colpevolezza 
 1. Nelle violazioni  punite  con  sanzioni  amministrative  ciascuno
risponde della propria azione od omissione, cosciente  e  volontaria,
sia essa dolosa o colposa. 
 2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non
e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in
esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3,  e
12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore,  che  non  ne
abbia  tratto  diretto  vantaggio,  in  somma  eccedente  lire  cento
milioni, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma  3,  e  salva,
per l'intero, la responsabilita'  prevista  a  carico  della  persona
fisica, della societa', dell'associazione o  dell'ente  indicati  nel
medesimo articolo 11, comma l.  L'importo  puo'  essere  adeguato  ai
sensi dell'articolo 2, comma 4. 
 3. La  colpa  e'  grave  quando  l'imperizia  o  la  negligenza  del
comportamento  sono  indiscutibili  e  non  e'   possibile   dubitare
ragionevolmente del significato e della portata della  norma  violata
e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica  inosservanza  di
elementari obblighi tributari.