Art. 13. Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni 1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, il comma 10 e' abrogato; b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire duecentomila. 2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. 3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione. 6. Sulle somme doute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.".
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L. n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, cosi' modificato dall'art. 13 del presente decreto: "Art. 4 (Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso). - 1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. 2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonche' delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia. 3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonche' le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento. 4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione delle denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Il comune puo' integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonche' le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia gia' tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento e' divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza. 5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attivita' soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici. 5-bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonche' le attivita' esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attivita'. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attivita' dal 1 gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre. 5-ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unita' locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976. n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni: (Omissis). 5-quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. 6. Il contribuente puo' richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. La modifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni; b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio. 8. (Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni, nei termini e secondo le modalita' ivi previsti). 9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta puo' essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorita' che decide sul ricorso.". - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge n. 67 del 1988 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): "3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.".