Art. 14.
       Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili
 1.  L'articolo  14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale
sugli immobili, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  14  (Sanzioni  ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione
della  dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa
dal  cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di
lire centomila.
 2.  Se  la  dichiarazione  o la denuncia sono infedeli si applica la
sanzione  amministrativa  dal  cinquanta  al  cento  per  cento della
maggiore imposta dovuta.
 3.  Se  l'omissione  o  l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da
lire  centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica
per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di
atti  e  documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari
nei   sessanta   giorni   dalla  richiesta  o  per  la  loro  mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
 4.  Le  sanzioni  indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto
se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se
dovuto, e della sanzione.
 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del
tributo  deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
 6.  Sulle  somme  dovute  per  imposta  si  applicano  gli interessi
moratori   nella  misura  del  sette  per  cento  per  ogni  semestre
compiuto.".