Art. 17. Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli 1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e alla tabella delle infrazioni, allegato numero 2 allo stesso decreto, la parola "soprattassa" e le parole "pena pecuniaria" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "sanzione amministrativa" e le parole "soprattasse" e quelle "pene pecuniarie" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "sanzioni amministrative". 2. La sanzione prevista nei punti 6 e 7 della tabella delle infrazioni, allegato numero 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' determinata nel minimo in lire duecentomila e nel massimo in lire un milione; la sanzione prevista nei punti 9 e 10 della medesima tabella, e' determinata nel minimo in lire centomila e nel massimo in lire cinquecentomila; il punto 11 della stessa tabella e' abrogato. 3 E' abrogato l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Note all'art. 17: - Si riporta la tabella allegato n. 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. n. 39 del 5 febbraio 1953, nel testo che cosi' di seguito viene modificato dall'art. 17, del presente decreto: Allegato 2 Tabella delle infrazioni ===================================================================== N. Titolo Misura d'ordine della infrazione della pena pecuniaria _____________________________________________________________________ 1 Circolazione con autoveicolo, Da un minimo pari alla rimorchio o navigazione con tassa dovuta ad un mas- autoscafo senza il pagamento simo del doppio di essa, della tassa: oltre il pagamento del tributo evaso. 2 Se il veicolo o l'autoscafo e' Da un minimo pari alla adibito ad uso per il quale e' differenza fra la tassa dovuta una tassa maggiore di pagata e quella maggiore quella corrisposta: dovuta ad un massimo del doppio della differenza stessa (oltre il paga- mento di tale differen- za). 3 Circolazione di autoveicolo, Da un minimo di lire rimorchio o navigazione di 2.000 ad un massimo di autoscafo con carico di cose lire 40.000 oltre al pa- superiore alla portata risul- gamento della differenza tante dal documento di circo- di tassa dovuta in ra- lazione: gione del maggior carico trasportato. 4 Trasporto di persone su auto- La sanzione amministrati- carri appartenenti ad aziende va e la differenza di agricole ed industriali senza tassa come previsto al l'autorizzazione di cui al- n. 2 della presente ta- l'art. 28 del testo unico op- bella (oltre l'ammenda pure in osservanza delle pre- stabilita dall'art. 114 scrizioni di cui al successi- del regio decreto 8 di- vo art. 29 o trasporto di per- cembre 1933, n. 1740, e sonale non dipendente non pro- successive modificazio- prietaria dello autocarro: ni, e il ritiro della licenza di circolazione dell'autocarro e della patente di guida del conducente ai sensi de- gli articoli 81 e 94 del R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740). 5 Uso della targa di prova per Da un minimo pari alla fini diversi: tassa dovuta per le ca- ratteristiche del veico- lo ad un massimo del triplo, oltre al paga- mento della tassa. 6 Circolazione di prova con Da un minimo di lire autoveicolo sprovvisto del 200.000 ad un massimo la speciale targa di prova: di lire 1.000.000. 7 Uso della targa di prova Da un minimo di lire, scaduta, oppure mancata 200.000 ad un massimo restituzione della targa di lire 1.000.000. stessa alla prefettura entro dieci giorni dalla scadenza: 8 Autoveicolo adibito al ser- Da un minimo di lire vizio pubblico di piazza o 1.000 a un massimo di linea sprovvisto della di lire 4.000. speciale targa con la di- citura servizio pubblico: 9 Veicolo in circolazione Da un minimo di lire senza il documento di cir- 100.000 a un massimo colazione sebbene la tassa di lire 500.000". risulti corrisposta; 10 Quando il veicolo, anche Da un minimo di lire esente da tassa, non porti 100.000 a un massimo il disco contrassegno o non di lire 500.000". lo tenga eposto in modo ben visibile e nel posto prescrit- to: - Si riporta il punto 11 della tabella delle infrazione, allegato n. 2 al T.U. summenzionato, nel testo che viene abrogato dall'art. 17 del presente decreto: "11 Per ogni altra violazione Da un minimo di lire alle disposizioni del 200 a un massimo testo unico: di lire 2.000". - Si riporta l'art. 37 del D.P.R. n. 39 del 1953 in materia di tasse automobilistiche nel testo che viene abrogato dall'art. 17 del presente decreto: "Art. 37 - (Repressione delle violazioni). - Per la repressione delle violazioni alle norme del presente testo unico si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4".