Art. 20.
     Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale
 1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605,  recante  disposizioni  relative  all'anagrafe  tributaria  e al
codice   fiscale   dei   contribuenti,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  13  (Sanzioni). - 1. E' punito con la sanzione amministrativa
da lire duecentomila a lire quattro milioni chi:
  a)  non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in
cui   cio'   sia   espressamente   previsto,   richiede   piu'  volte
l'attribuzione del numero del codice fiscale;
  b)  omette  di  indicare  o  indica  in maniera inesatta il proprio
numero  di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver
ricevuto  la  comunicazione  del numero definitivo o quello emesso in
data meno recente;
  c)  non  comunica  a  terzi  ovvero comunica in maniera inesatta il
proprio numero di codice fiscale,
  d)  omette  di  indicare  il numero di codice fiscale comunicato da
altri soggetti;
  e) non presenta entro il termine prescritto dall'articolo 21 la
  richiesta  di  integrazione  degli  atti  o  delle  iscrizioni  ivi
  previste;
f) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione
disposta dall'articolo 11;
  g)  non  restituisce  nel termine prescritto i questionari indicati
all'articolo 8.
 2.  Chi  omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo
comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20
e'  punito  con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a
lire  dieci  milioni;  la  sanzione  e' ridotta alla meta' in caso di
comunicazioni incomplete o inesatte.";
  b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
 "Art.   14   (Applicazione   della   sanzione).  -  1.  Le  sanzioni
amministrative  previste  nell'articolo 13 sono irrogate dagli uffici
delle  entrate  o  dalle  conservatorie  dei registri immobiliari. Si
applica  la  disciplina  sul procedimento prevista nelle disposizioni
generali  sulle  sanzioni  amministrative  per la violazione di norme
tributarie.
 2. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, le sanzioni sono
irrogate,  in  relazione  alle  rispettive  competenze,  dagli uffici
distrettuali   delle   imposte   dirette,  dagli  uffici  provinciali
dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici del registro.".