Art. 8. 
     Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative 
 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
 "Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attivita' per la  quale  e'
necessario un atto soggetto a  tassa  sulle  concessioni  governative
senza aver ottenuto l'atto stesso o  assolta  la  relativa  tassa  e'
punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della  tassa  medesima  e,  in  ogni  caso,  non  inferiore  a   lire
duecentomila. 
 2. Il pubblico ufficiale che emette  atti  soggetti  a  tasse  sulle
concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento  del
tributo e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila
a lire un milione ed e' tenuto al  pagamento  del  tributo  medesimo,
salvo regresso."; 
  b) nell'articolo 10 il primo comma e' abrogato e al terzo comma  le
parole "pene pecuniarie" sono sostituite  dalle  seguenti:  "sanzioni
amministrative"; 
  c) nell'articolo 11, al primo e al terzo comma, le parole "e  delle
soprattasse" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 8:
            -  Si riporta il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 641 del
          1972 in materia di  tasse  sulle  concessioni  governative,
          cosi' modificato dall'art. 8 del presente decreto:
            "Art.  10 (Competenze per l'accertamento delle infrazioni
          e ripartizione  del  provento  delle  pene  pecuniarie).  -
          L'attribuzione,  agli  effetti  degli  artt.  31 e 34 della
          legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facolta' di accertare  le
          infrazioni   in   materia   di   tasse   sulle  concessioni
          governative, comprese  quelle  costituenti  reato,  compete
          anche  ai  funzionari  del  Ministero delle finanze e degli
          uffici da esso dipendenti all'uopo designati  e  muniti  di
          speciale  tessera  nonche', limitatamente agli accertamenti
          compiuti nella sede  degli  uffici  predetti,  a  qualsiasi
          funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
            Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste
          dal  presente  decreto sono ripartite a norma della legge 7
          febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.".
            -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   11   del   D.P.R.
          summenzionato,  cosi'  modificato  dall'art. 8 del presente
          decreto:
            "Art. 11  (Ricorsi  amministrativi).  -  Le  controversie
          relative all'applicazione delle tasse previste dal presente
          decreto  sono  decise in via amministrativa dall'intendente
          di finanza con provvedimento motivato avverso il  quale  e'
          dato  ricorso  al  Ministro  delle  finanze  nel termine di
          trenta giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  stesso,
          quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.
            Il  ricorso  deve  essere  presentato  all'Intendenza  di
          finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso  di
          ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta,
          nel  secondo  caso la data di spedizione vale quale data di
          presentazione.
            Decorso il termine di centottanta giorni  dalla  data  di
          presentazione  del  ricorso all'intendente di finanza senza
          che  sia  stata  notificata  al  ricorrente   la   relativa
          decisione,   questi   puo'  ricorrere  al  Ministro  quando
          l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.
            Contro le decisioni  del  Ministro  e  quelle  definitive
          dell'intendente   di   finanza   e'   ammesso   ricorso  in
          revocazione per errore  di  fatto  o  di  calcolo  e  nelle
          ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di
          procedura civile.
            Il  ricorso  deve essere proposto nel termine di sessanta
          giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della
          decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita'
          o recuperato il documento.
            Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso  ricorso
          o   in   successiva   istanza,  l'autorita'  amministrativa
          decidente puo' sospendere  per  gravi  motivi  l'esecuzione
          dell'atto impugnato.".