Art. 8. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso."; b) nell'articolo 10 il primo comma e' abrogato e al terzo comma le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; c) nell'articolo 11, al primo e al terzo comma, le parole "e delle soprattasse" sono soppresse.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 641 del 1972 in materia di tasse sulle concessioni governative, cosi' modificato dall'art. 8 del presente decreto: "Art. 10 (Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie). - L'attribuzione, agli effetti degli artt. 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facolta' di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.". - Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. summenzionato, cosi' modificato dall'art. 8 del presente decreto: "Art. 11 (Ricorsi amministrativi). - Le controversie relative all'applicazione delle tasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila. Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila. Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.".