Art. 2.
 1.  La  variazione in aumento di cui all'articolo 1, comma 4, non ha
effetto fino a concorrenza:
  a)  dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari
diversi   dalle  partecipazioni  rispetto  a  quelli  risultanti  dal
bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
  b)   del   corrispettivo   per   l'acquisizione   di  aziende  gia'
appartenenti  ad  impresa  controllata  o  comunque facente capo allo
stesso soggetto economico.
 2. La disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica
alle banche e alle imprese di assicurazione.