Art. 2. 1. La variazione in aumento di cui all'articolo 1, comma 4, non ha effetto fino a concorrenza: a) dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; b) del corrispettivo per l'acquisizione di aziende gia' appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico. 2. La disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica alle banche e alle imprese di assicurazione.