Art. 4.
 1.  Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche
alle  societa'  e  agli  enti  di  cui  all'articolo  1  che  si sono
costituiti  successivamente  al  30  settembre  1996  assumendo  come
incremento,  ai fini dell'articolo 1, comma 4, anche il patrimonio di
costituzione.