Art. 7.
  1.  Le  disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo
 di  imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 e, per
 le  banche  e  le  imprese  di  assicurazione,  dal  quarto  periodo
 d'imposta successivo a quello in corso alla data predetta.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica
 italiana.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
 osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1997
                               SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Ciampi,    Ministro   del   tesoro,
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick