Art. 2.
  1.  Le   commissioni  giudicatrici  degli  esami   di  abilitazione
all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono nominate
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e sono composte dal presidente e da quattro membri.
  2.  Il  presidente  viene  scelto  tra  i  professori  universitari
ordinari,  straordinari,  associati,  fuori   ruolo  e  a  riposo  di
discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare.
  3.  I membri  vengono  prescelti tra  quattro  terne designate  dal
competente Consiglio  dell'ordine professionale, composte  da persone
appartenenti alle seguenti categorie:
  a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori
ruolo  o  a  riposo  di  discipline afferenti  alla  scienza  e  alla
tecnologia alimentare;
  b) funzionari, con almeno dieci anni di anzianita' di servizio, con
mansioni  direttive   in  enti   ed  amministrazioni   pubbliche  con
competenza nei settori di  controllo e ispezione, ricerca, assistenza
e formazione in campo alimentare;
  c) liberi  professionisti iscritti all'albo  con non meno  di dieci
anni di  esercizio professionale  e che  non abbiano  subito sanzioni
disciplinari;
  d)  dirigenti di  industrie  alimentari,  industrie produttrici  di
macchine  o   prodotti  per  le  industrie   alimentari,  servizi  di
ristorazione   collettiva,   organizzazioni    commerciali   per   la
distribuzione e la vendita di prodotti alimentari.
  4. Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno
dieci anni  di iscrizione all'albo,  i Consigli degli  ordini possono
designare quali membri  delle terne di cui alla lettera  c) del comma
2, tecnologi alimentari  iscritti all'albo da meno di  dieci anni, ai
quali non sia mai stata comminata alcuna sanzione disciplinare.
  5.  Fino  alla costituzione  dei  Consigli  degli ordini  le  terne
dovranno essere designate dal Consiglio universitario nazionale.