Art. 3.
  1.  Gli   esami  di  Stato  di   abilitazione  all'esercizio  della
professione di tecnologo alimentare consistono in due prove scritte e
una prova orale.
  2. La prima prova scritta sara' svolta dal candidato scegliendo uno
tra i tre  temi proposti dalla commissione  riguardanti l'analisi dei
prodotti   alimentari,   la   valutazione   della   loro   sicurezza,
dell'igiene,   della   conformita'   alle   norme,   della   qualita'
nutrizionale e sensoriale.
  3. La seconda  prova scritta sara' svolta  dai candidati scegliendo
uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti gli aspetti
tecnici,  economici, i  controlli  e le  norme  relative ai  processi
tecnologici e biotecnologici per la conservazione e la trasformazione
degli alimenti.
  4. Per lo  svolgimento di ciascuna prova scritta  sara' concesso ai
candidati un tempo di sette ore.
  5. La  prova orale  consiste in un  colloquio relativo  alle stesse
materie oggetto degli esami  scritti, nonche' nella discussione degli
elaborati redatti dal candidato. Essa  avra' una durata non inferiore
a 30 minuti. Durante tale prova i candidati dovranno dimostrare anche
di conoscere la disciplina di cui  alla legge 18 gennaio 1994, n. 59,
relativa all'ordinamento della professione  di tecnologo alimentare e
particolarmente l'articolo 2 concernente l'attivita' professionale.
 
           Nota all'art. 3:
            - Il testo  dell'art. 2 della legge  18 gennaio 1994,  n.
          59, e' il seguente:
            "Art.  2 (Attivita' professionale).  - 1. Rientrano nella
          competenza del tecnologo alimentare:
            a) lo studio,    la  progettazione,  la  direzione,    la
          sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei  processi di
          lavorazione  degli  alimenti  e    dei   prodotti biologici
          correlati,  ivi  compresi i  processi  di depurazione degli
          effluenti e di recupero dei sottoprodotti;
            b) lo studio,   la progettazione,  la  costruzione,    la
          sorveglianza  e  il  collaudo, in collaborazione  con altri
          professionisti, di impianti di produzione di alimenti;
            c)  le  operazioni  di     marketing,  distribuzione   ed
          approvvigionamento  delle  materie  prime  e dei   prodotti
          finiti  alimentari,  degli   additivi   alimentari,   degli
          impianti alimentari;
            d)     le     analisi     dei     prodotti    alimentari;
          l'accertamento    ed    il  controllo  di  qualita'  e   di
          quantita' di materie prime alimentari, di prodotti  finiti,
          di    additivi      di    coadiuvanti     tecnologici,   di
          semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene  alla
          produzione  e alla  trasformazione di  prodotti alimentari;
          la  definizione degli standard e   dei capitolati    per  i
          suddetti  prodotti.    Tali  attivita'  sono  svolte presso
          strutture sia private che pubbliche;
            e) le  funzioni peritali ed   arbitrali in ordine    alle
          attribuzioni elencate alle lettere a), b), c) e d);
            f)  la  statistica,  le ricerche di mercato e le relative
          attivita' in relazione alla produzione alimentare;
            g)  la ricerca  e  lo sviluppo  di processi  e   prodotti
          nel  campo alimentare;
            h)  lo  studio,    la  progettazione,  la direzione,   la
          sorveglianza, la stima, la  contabilita' ed il    collaudo,
          in  collaborazione    con altri professionisti,  dei lavori
          necessari ai  fini della   pianificazione  alimentare,  con
          riguardo  alla   valutazione delle  risorse esistenti, alla
          loro   utilizzazione   e   alle   esigenze   alimentari   e
          nutrizionali dei consumatori;
            i)  lo  studio,    la  progettazione,  la direzione,   la
          sorveglianza, la stima,  la  contabilita'  ed  il  collaudo
          di    lavori    inerenti    alla  pianificazione      della
          produzione   alimentare   sotto  il   profilo territoriale;
            l) lo studio,    la  progettazione,  la  direzione,    la
          sorveglianza,  la gestione, la contabilita' ed il collaudo,
          in collaborazione con altri professionisti, dei lavori  che
          attengono  alla ristorazione collettiva in mense aziendali,
          mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia  tipo  di
          servizio di mensa, e ristorazione;
            m)  lo  studio,  la  progettazione,    la  direzione,  la
          sorveglianza e la gestione, in  collaborazione con    altri
          professionisti,    di programmi internazionali  di sviluppo
          agroalimentare,  anche    in  collaborazione  con   agenzie
          internazionali e comunitarie.
            2.  Gli  iscritti  all'albo    dei  tecnologi  alimentari
          possono   altresi'   svolgere   funzioni   di    direzione,
          amministrazione  e  gestione di imprese che   operano   nel
          settore       della       produzione,       trasformazione,
          conservazione e commercializzazione degli alimenti.
  3.  Gli iscritti  all'albo dei  tecnologi alimentari  hanno inoltre
facolta' di compiere le attivita' di  cui al comma 1 anche in settori
diversi, quando tali attivita' siano connesse o dipendenti da studi e
lavori di loro specifica competenza".