Art. 3. 1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare consistono in due prove scritte e una prova orale. 2. La prima prova scritta sara' svolta dal candidato scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti l'analisi dei prodotti alimentari, la valutazione della loro sicurezza, dell'igiene, della conformita' alle norme, della qualita' nutrizionale e sensoriale. 3. La seconda prova scritta sara' svolta dai candidati scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti gli aspetti tecnici, economici, i controlli e le norme relative ai processi tecnologici e biotecnologici per la conservazione e la trasformazione degli alimenti. 4. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sara' concesso ai candidati un tempo di sette ore. 5. La prova orale consiste in un colloquio relativo alle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonche' nella discussione degli elaborati redatti dal candidato. Essa avra' una durata non inferiore a 30 minuti. Durante tale prova i candidati dovranno dimostrare anche di conoscere la disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, relativa all'ordinamento della professione di tecnologo alimentare e particolarmente l'articolo 2 concernente l'attivita' professionale.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e' il seguente: "Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare: a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti; b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti; c) le operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari; d) le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualita' e di quantita' di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attivita' sono svolte presso strutture sia private che pubbliche; e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a), b), c) e d); f) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attivita' in relazione alla produzione alimentare; g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare; h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori; i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa, e ristorazione; m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie. 2. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresi' svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti. 3. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facolta' di compiere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi, quando tali attivita' siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza".