Art. 4. 1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il quale, con l'ordinanza medesima, indica le sedi, citta' sedi di universita' o istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari, dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami. 2. Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate nell'ordinanza. 3. Il giorno in cui hanno inizio gli esami e' stabilito per tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale. 4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non puo' conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati. 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle prove scritte. 6. Al termine della prova orale la commissione assegna il voto di merito. La prova si considera superata quando la sua valutazione e' non inferiore a sei decimi. 7. A conclusione dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegga a ciascun candidato il voto complessivo.