Art. 4.
  1.  Gli  esami  di  Stato per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione  di tecnologo  alimentare hanno  luogo ogni  anno in  due
sessioni indette con ordinanza  del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica il quale, con l'ordinanza medesima,
indica le sedi,  citta' sedi di universita' o  istituti di istruzione
universitaria con corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari,
dopo aver  sentito il Consiglio universitario  nazionale in relazione
alle  attrezzature  ed  alle organizzazioni  ritenute  necessarie  al
regolare svolgimento degli esami.
  2. Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in
una qualsiasi delle sedi indicate nell'ordinanza.
  3. Il giorno  in cui hanno inizio gli esami  e' stabilito per tutte
le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.
  4. Il candidato  che non si presenti al suo  turno perde il diritto
all'esame  e non  puo' conseguire  alcun rimborso  della tassa  e del
contributo versati.
  5. Sono ammessi alla prova  orale i candidati che abbiano raggiunto
una  votazione non  inferiore a  sei decimi  in ciascuna  delle prove
scritte.
  6. Al termine  della prova orale la commissione assegna  il voto di
merito. La prova  si considera superata quando la  sua valutazione e'
non inferiore a sei decimi.
  7. A  conclusione dei  lavori la  commissione riassume  i risultati
degli esami ed assegga a ciascun candidato il voto complessivo.