Art. 5.
  1.  La tassa  di ammissione  agli esami  e' stabilita  nella misura
determinata dalla normativa vigente in materia di tassa di ammissione
agli esami di Stato.
  2. Il  contributo da versare all'economato  dell'universita' presso
cui il candidato intende sostenere  gli esami viene stabilito da ogni
singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
 
           Nota all'art. 5:
            -  L'art.  5 della  legge  24  dicembre   1993, n.    537
          (Interventi   correttivi  di  finanza  pubblica)  e'  cosi'
          formulato:
            "Art. 5 (Universita'). -  1. A  decorrere  dall'esercizio
          finanziario  1994 i mezzi  finanziari destinati dallo Stato
          alle universita' sono iscritti  in tre  distinti   capitoli
          dello  stato  di previsione  del Ministero dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
            a)   fondo   per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale   delle   spese   per    il  funzionamento    e  le
          attivita'  istituzionali   delle universita',  ivi comprese
          le  spese  per  il personale  docente,  ricercatore  e  non
          docente,  per  l'ordinaria  manutenzione  delle   strutture
          universitarie  e per la  ricerca scientifica,  ad eccezione
          della  quota    destinata  ai  progetti  di    ricerca   di
          interesse  nazionale  di   cui all'art.  65 del decreto del
          Presidente della  Repubblica 11 luglio   1980, n.   382,  e
          della  spesa  per  le  attivita'  previste   dalla legge 28
          giugno 1977, n.  394;
            b) fondo per l'edilizia universitaria   e per  le  grandi
          attrezzature  scientifiche,  relativo alla   quota a carico
          del  bilancio statale per la realizzazione di  investimenti
          per  le  universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
          attrezzature  scientifiche, ivi compresi i fondi  destinati
          alla  costruzione di impianti sportivi,  nel rispetto della
          legge  28  giugno 1977,  n. 394, e del comma 8  dell'art. 7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
            c)  fondo    per  la  programmazione   dello     sviluppo
          del   sistema universitario,  relativo al  finanziamento di
          specifiche  iniziative,  attivita'    e    progetti,    ivi
          compreso     il    finanziamento    di    nuove  iniziative
          didattiche.
            2. Al fondo    per  il  finanziamento  ordinario    delle
          universita'  sono  altresi'  attribuite  le  disponibilita'
          finanziarie di  cui  all'art.  52,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,     relative      al      personale    delle
          universita',       le  disponibilita'  finanziarie  per  la
          completa applicazione dei contratti  in  itinere    con  il
          personale      non  docente,  nonche'    le  disponibilita'
          finanziarie   a      copertura    degli    incrementi    di
          retribuzione  del personale docente.
            3.  Nel  fondo  per  il    finanziamento  ordinario delle
          universita' sono comprese una quota   base,  da  ripartirsi
          tra  le    universita' in misura proporzionale   alla somma
          dei   trasferimenti statali    e  delle    spese  sostenute
          direttamente   dallo    Stato   per  ciascuna   universita'
          nell'esercizio  1993,  e  una  quota  di  riequilibrio,  da
          ripartirsi  sulla  base  di criteri determinati con decreto
          del Ministro dell'universita' e  della  ricerca scientifica
          e   tecnologica,    sentito  il    Consiglio  universitario
          nazionale    e   la Conferenza   permanente   dei  rettori,
          relativi   a standard   dei  costi    di    produzione  per
          studente  e    agli obiettivi   di   qualificazione   della
          ricerca,   tenuto   conto   delle dimensioni  e  condizioni
          ambientali e strutturali.
            4.   Il   fondo   per  l'edilizia  universitaria  e   per
          le   grandi attrezzature  scientifiche    e'  ripartito  in
          relazione      alle   necessita'  di  riequilibrio    delle
          disponibilita'  edilizie, ed alle  esigenze di investimento
          in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.
            5.  Il  fondo per   la   programmazione   dello  sviluppo
          del    sistema universitario e' ripartito in conformita' ai
          piani di sviluppo.
            6.  Le universita'  possono,  altresi', stipulare  con il
          Ministro dell'universita' e   della ricerca  scientifica  e
          tecnologica, accordi di programma per  l'attribuzione delle
          risorse  finanziarie    di  cui  ai commi 3, 4   e 5 per la
          gestione  del     complesso  delle  attivita'   ovvero   di
          iniziative e attivita' specifiche.
            7.  Salvo  quanto  previsto al comma   2, il fondo per il
          finanziamento   ordinario      delle      universita'    e'
          determinato,    per    l'anno  1994,    in misura pari agli
          stanziamenti  previsti    nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'universita'  e della  ricerca scientifica e
          tecnologica per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al
          comma 1, lettera a).
            8. A partire dal 1995, la quota base  del  fondo  per  il
          finanziamento    ordinario    delle    universita'    sara'
          progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio   dello
          stesso   fondo sara'  aumentata almeno  di pari importo. La
          quota di riequilibrio  concorre al finanziamento  a  regime
          delle  iniziative  realizzate   in conformita' ai piani  di
          sviluppo. Il riparto  della  quota   di   riequilibrio   e'
          finalizzato   anche   alla riduzione dei  differenziali nei
          costi  standard  di     produzione   nelle   diverse   aree
          disciplinari  ed    al riallineamento delle risorse erogate
          tra le aree disciplinari,  tenendo    conto  delle  diverse
          specificita' e degli standard europei.
            9.    Le   funzioni del   Ministero   dell'universita'  e
          della   ricerca scientifica e tecnologica  relative    allo
          stato  giuridico ed economico dei  professori  universitari
          e  dei  ricercatori,  fatte   salve   le competenze   e  le
          norme  vigenti   in materia  di concorsi,  nonche' le norme
          vigenti  in materia  di stato  giuridico, sono   attribuite
          alle  universita' di appartenenza, che  le esercitano nelle
          forme   stabilite   dallo   statuto,  provvedendo  comunque
          direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'.
            10. L'organico  di ateneo e'   costituito  dai  posti  di
          personale   di   ruolo,  docente    e  ricercatore,    gia'
          assegnati,  da quelli  recati in aumento   nel  piano    di
          sviluppo  delle   universita'   per il  triennio 1991-1993,
          approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica  28
          ottobre    1991, pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale  n.
          256 del   31 ottobre   1991, dai   posti    di    ruolo  di
          personale    non docente   gia' assegnati alla data  del 31
          agosto 1993, nonche' dal  50 per cento di quelli   previsti
          nel    predetto     piano   di   sviluppo   1991-1993.   Le
          assunzioni,  sino al  completamento degli   organici,  sono
          effettuate    compatibilmente   con   gli      stanziamenti
          progressivamente assegnati alle universita', sulla  base di
          criteri  finalizzati   al      riequilibrio   del   sistema
          universitario e al decongestionamento dei megaatenei.
            11.    Gli organici   nazionali del  personale docente  e
          non  docente delle  universita'  sono  costituiti     dalla
          somma  delle  dotazioni organiche dei singoli atenei.
            12.  Le   modifiche degli organici sono  deliberate dalle
          universita' secondo  i  rispettivi  ordinamenti. Non   sono
          consentite  modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto
          alla  spesa  complessiva per gli organici definiti al comma
          10.
            13.  A   partire  dall'anno  accademico  1994-1995,   gli
          studenti universitari  contribuiscono alla  copertura   dei
          costi  dei    servizi universitari delle sedi centrali e di
          quelle decentrate attraverso il pagamento, a  favore  delle
          universita',    della tassa di  iscrizione e dei contributi
          universitari. Dalla stessa  data  sono  abolite  le  tasse,
          sovrattasse  ed  altre contribuzioni   studentesche vigenti
          alla data di entrata in vigore della presente legge.
            14.  Le  singole    universita'  fissano  le   tasse   di
          iscrizione  in base al  reddito, alle  condizioni effettive
          del nucleo  familiare ed   al merito  degli  studenti.  Per
          l'esercizio  1994-1995, la tassa minima e' fissata in  lire
          300.000,    quella  massima,  per    la fascia   di reddito
          superiore, non puo' superare il triplo della minima.
            15. Il 20 per cento degli  introiti derivanti dalle tasse
          di cui al comma 14 e' riservato alle regioni le  quali,  in
          base   a   convenzioni   da   stipularsi   con  le  singole
          universita', stabiliscono gli obiettivi di  utilizzo.    Le
          universita'     possono   inoltre   stabilire   contributi,
          d'importo variabile secondo  le fasce di reddito di cui  al
          comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica   e,
          per almeno il 50 per cento del  loro ammontare, dei servizi
          di  cui  alla legge  2 dicembre 1991,  n. 390.  L'ammontare
          dei   contributi   e delle   tasse non   puo'  superare  il
          quadruplo della tassa minima.
            16.   Le  universita'     stabiliscono  inoltre  per  gli
          studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi,  criteri per
          l'esonero totale o parziale dalle tasse  e  dai  contributi
          universitari.
            17.  Sono mantenute  per l'anno  accademico 1993-1994  le
          quote    di  compartecipazione del 15 per cento su tutte le
          tasse ed il contributo suppletivo di cui  agli articoli 2 e
          4 della  legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
            18. I criteri generali per la determinazione del  merito,
          dei  limiti  di  reddito e   delle condizioni effettive del
          nucleo  familiare di cui ai commi  14 e 15  sono  stabiliti
          con   il decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
            19. L'importo  della tassa minima di   cui  al  comma  14
          per  gli  anni accademici  successivi  all'anno  accademico
          1994-1995   e'   aumentato sulla   base  del    tasso    di
          inflazione    programmato,    con  decreto    del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
            20.  A decorrere   dall'anno accademico   1994-1995  sono
          abrogate  le vigenti   disposizioni in  materia di  esonero
          da   tasse e   contributi universitari.   Sono    esonerati
          dalla      tassa    di    iscrizione    e    dai contributi
          universitari  gli  studenti beneficiari  delle   borse   di
          studio  e    dei prestiti   d'onore. I   criteri di cui  al
          comma  16 sono stabiliti dalle  universita' sulla  base dei
          principi   di uniformita' definiti    dal    decreto    del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri previsto dall'art.
          4  della    legge 2 dicembre   1991, n.  390, nonche' sulla
          base delle  convenzioni   e degli   accordi  internazionali
          gia'  sottoscritti   con   Paesi   terzi.  L'individuazione
          delle   condizioni economiche   va    effettuata    tenendo
          conto   anche   della   situazione patrimoniale  del nucleo
          familiare.  In sede  di prima  applicazione della legge   2
          dicembre  1991,  n.    390, il decreto del   Presidente del
          Consiglio  dei Ministri  di cui  all'art. 4   della  citata
          legge  puo'  essere    emanato  anche    nelle more   della
          costituzione  della Consulta nazionale per  il diritto agli
          studi universitari di cui  all'art. 6 della medesima legge.
            21. I provvedimenti di nomina,  promozione  e  cessazione
          dal  servizio del  personale  delle  universita'  non  sono
          soggetti  a  controlli preventivi  di  legittimita'   della
          Corte  dei   conti.   Il   controllo successivo della Corte
          dei conti di cui all'art. 7,   comma 10,  della  legge    9
          maggio    1989,   n.   168, e'   esercitato   ai  soli fini
          della  relazione  al  Parlamento   con   l'esclusione   del
          controllo  amministrativo  di  regolarita'  contabile e sui
          singoli  atti  della  gestione.  All'uopo  le   universita'
          trasmettono  alla  Corte  dei  conti  i consuntivi annuali,
          corredati  della relazione  del   rettore, dei   nuclei  di
          valutazione  interna  e dei   revisori dei conti, non oltre
          quindici  giorni dopo la loro  approvazione e  comunque non
          oltre  sei    mesi  dopo     la   chiusura   dell'esercizio
          finanziario a cui si riferiscono.
            22.  Nelle  universita',  ove  gia'  non  esistano,  sono
          istituiti nuclei di valutazione interna con il  compito  di
          verificare,  mediante  analisi comparative dei  costi e dei
          rendimenti, la corretta  gestione delle risorse  pubbliche,
          la  produttivita'  della ricerca e della didattica, nonche'
          l'imparzialita'   ed    il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa. I   nuclei  determinano  i  parametri    di
          riferimento  del  controllo  anche   su indicazione   degli
          organi generali  di direzione, cui riferiscono con apposita
          relazione almeno annualmente.
            23. La relazione dei nuclei   di valutazione  interna  e'
          trasmessa  al  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  al  Consiglio   universitario
          nazionale  e alla Conferenza permanente dei rettori per  la
          valutazione  dei risultati relativi  all'efficienza e  alla
          produttivita'  delle attivita' di  ricerca e di formazione,
          e  per  la  verifica  dei    programmi  di  sviluppo  e  di
          riequilibrio  del  sistema universitario,   anche ai   fini
          della    successiva  assegnazione    delle  risorse.   Tale
          valutazione   e' effettuata dall'osservatorio permanente da
          istituire, con decreto del   Ministro, ai  sensi  dell'art.
          12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168,
          previo parere delle competenti  Commissioni   parlamentari.
          La    relazione      e'    altresi'  trasmessa  ai comitati
          provinciali    della  pubblica  amministrazione,   di   cui
          all'art.  17  del  decreto-legge  13  maggio  1991, n. 152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203.
            24.     L'organico   di    ciascuno    degli  Osservatori
          astronomici, astrofisici  e vesuviano  e' costituito    dai
          posti   del personale  di ricerca  gia' assegnati,  nonche'
          dai  posti    di     ruolo  di     personale   tecnico   ed
          amministrativo   in servizio alla data del  31 agosto 1993,
          ivi compresi quelli per i quali   a tale data  siano  stati
          pubblicati  i  bandi   o    iniziate   le   procedure    di
          concorso.   In      vista    della  riorganizzazione  degli
          Osservatori  astronomici  e astrofisici  in un unico   ente
          denominato   "Istituto  nazionale    di   astronomia     ed
          astrofisica",  l'organico   nazionale e'   costituito dalla
          somma  delle  dotazioni     organiche      dei      singoli
          osservatori,   dai   posti  di  cui all'art. 30 della legge
          29 gennaio  1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e  16  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
          163, non ancora assegnati, e dai  posti  assegnati  vacanti
          alla  data  di  entrata in   vigore della presente   legge.
          Analogamente,    in         vista     del     riordinamento
          dell'Osservatorio      vesuviano   nell'ente     denominato
          "Istituto   nazionale    di   vulcanologia",      rimangono
          assegnati   all'Osservatorio   vesuviano   i   posti  della
          dotazione organica e i posti assegnati ai  sensi  dell'art.
          30  della  legge  29  gennaio 1986, n. 23, e quelli di  cui
          agli articoli 30,   33 e 36 del    decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
            25.  Le  dotazioni organiche  delle  istituzioni  e degli
          enti    di ricerca   sono costituite  dai posti  coperti al
          31 agosto  1993, dai posti per   la cui  copertura    siano
          stati  banditi concorsi  o iniziate procedure  entro il  31
          agosto    1993, nonche'  dai posti  previsti in conseguenza
          di operazioni di  rideterminazione delle  piante  organiche
          svolte  in  base alle disposizioni e  alle procedure di cui
          all'art. 13 dell'accordo  sindacale reso   esecutivo    dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
          n. 171.
            26. Per il triennio 1994-1996 le  istituzioni e gli  enti
          di  ricerca  possono  procedere    ad assunzioni entro   il
          limite massimo del   15 per cento per  ciascun    anno  dei
          posti   non   coperti      e   comunque  nell'ambito  degli
          stanziamenti previsti per ciascun anno.
            27. Sono fatti salvi i  contratti previsti  dall'art.  36
          della  legge  20    marzo  1975,    n.  70,    e successive
          modificazioni, e  dall'art. 23 dell'accordo  sindacale reso
          esecutivo  dal  decreto del  Presidente della    Repubblica
          12    febbraio    1991,   n.   171.   Sono   fatti   salvi,
          altresi',  i  contratti  a  tempo      determinato   presso
          istituzioni  ed  enti  di ricerca i   cui oneri ricadano su
          fondi derivanti  da contratti con  istituzioni  comunitarie
          ed  internazionali,  nonche'   quelli derivanti dall'art. 2
          della legge 7 agosto 1973, n. 519.
            28. Le modalita' di applicazione  all'Ente per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi  25, 26
          e   27   saranno  definite  con  decreto  interministeriale
          emanato  di  intesa  fra    il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica  e  il   Ministro dell'industria, del  commercio e
          dell'artigianato.