Art. 6.
  1. Per  quanto non espressamente previsto  dal presente regolamento
si applicano le  disposizioni del vigente regolamento  sugli esami di
Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  271 del 2  novembre 1957,  e successive
modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 novembre 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Berlinguer,               Ministro
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
  Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 23
 
           Nota all'art. 6:
            -   Il   decreto  ministeriale  del 9  settembre  1957  e
          successive  modificazioni   concerne:   "Approvazione   del
          regolamento   sugli   esami   di   Stato   di  abilitazione
          all'esercizio delle professioni".