Art. 6. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 23
Nota all'art. 6: - Il decreto ministeriale del 9 settembre 1957 e successive modificazioni concerne: "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".