Art. 10. 
                       Attivita' di mediazione 
  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g),  della  legge  15
marzo 1997, n.  59,  il  presente  articolo  definisce  le  modalita'
necessarie per l'autorizzazione a svolgere  attivita'  di  mediazione
tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative. 
  2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro  puo'
essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, da imprese o gruppi di  imprese,  anche  societa'
cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di  lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non  inferiore  a  200
milioni. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale
esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 
  4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre centocinquanta
giorni dalla richiesta, per un periodo di  tre  anni  e  puo'  essere
successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso  tale
termine, la domanda si intende respinta. 
  5. Le domande di autorizzazione e di  rinnovo  sono  presentate  al
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  che  le  trasmette
entro trenta giorni  alle  regioni  territorialmente  competenti  per
acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni  successivi  alla
trasmissione. Decorso inutilmente  tale  termine,  il  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale, ove ne  ricorrano  i  presupposti,
puo' comunque procedere al  rilascio  dell'autorizzazione  o  al  suo
rinnovo. 
  6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si  impegnano
a: 
  a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in  rete,  i
dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che  sono  a  loro
disposizione; 
  b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, 
  l'apertura  delle  filiali  o  succursali,  la   cessazione   delle
  attivita'; 
c) fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa 
richiesta. 
  7. I soggetti di cui al comma 2 devono: 
  a) disporre di uffici idonei nonche' di  operatori  con  competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di selezione  di
manodopera; l'idoneita' delle competenze professionali e'  comprovata
da esperienze lavorative relative, anche  in  via  alternativa,  alla
gestione, all'orientamento  alla  selezione  e  alla  formazione  del
personale almeno biennale; 
  b) avere amministratori, direttori generali,  dirigenti  muniti  di
rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di  studio
adeguati ovvero di comprovata esperienza nel  campo  della  gestione,
selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. 
Tali  soggetti  non  devono  aver  riportato  condanne,   anche   non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per  delitti
contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il  delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per  delitti  non
colposi per i quali la legge commini la  pena  della  reclusione  non
inferiore nel massimo a  tre  anni,  per  delitti  o  contravvenzioni
previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
o di previdenza sociale, ovvero non devono  essere  stati  sottoposti
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27  dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n.
300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e  successive
modificazioni ed integrazioni, nello  svolgimento  dell'attivita'  di
mediazione e' vietata ogni pratica discriminatoria basata sul  sesso,
sulle  condizioni  familiari,  sulla   razza,   sulla   cittadinanza,
sull'origine territoriale,  sull'opinione  o  affiliazione  politica,
religiosa o sindacale dei lavoratori. 
  9.  La  raccolta,  la  memorizzazione   e   la   diffusione   delle
informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31  dicembre
1996, n. 675. 
  10.  Nei  confronti  dei  prestatori  di  lavoro   l'attivita'   di
mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito. 
  11. Il soggetto che svolge l'attivita'  di  mediazione  indica  gli
estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in  tutte
le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e  a  mezzo
stampa. 
  12. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
determina, con decreto, i criteri e le modalita': 
    a) di controllo sul corretto esercizio dell'attivita'; 
  b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni,
in  caso  di  non  corretto  andamento  dell'attivita'  svolta,   con
particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni
di cui ai commi 8 e 10; 
  c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6; 
  d) di accesso ai dati  complessivi  sulle  domande  ed  offerte  di
lavoro. 
  13. Nei confronti  dei  soggetti  autorizzati  alla  mediazione  di
manodopera ai sensi del presente articolo, non  trovano  applicazione
le disposizioni contenute nella legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  14. In fase di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, la domanda di autorizzazione di  cui  al  comma  2
puo' essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 12. 
 
           Note all'art. 10:
            -  L'art.    3,  comma   1, lettera   g), della legge  n.
          59/1997,  e' il seguente: "1. Con i decreti legislativi  di
          cui all'art. 1 sono:
              a)-f) (Omissis);
            g)  individuate  le    modalita' e le condizioni per   il
          conferimento  a  idonee    strutture    organizzative    di
          funzioni    e   compiti   che   non richiedano, per la loro
          natura,   l'esercizio esclusivo da parte  delle  regioni  e
          degli enti locali".
            -  La  legge    24  novembre 1981, n. 689 (modifiche   al
          sistema penale) e'   pubblicata nella   Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre  1981, n.  329, supplemento ordinario.
            - L'art. 416-bis del codice penale, cosi' recita:
            "Art.   416-bis  (Associazione     di  tipo  mafioso).  -
          Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata    da  tre  o  piu'  persone,  e'  puntio  con   la
          reclusione da tre   a sei anni.  Coloro    che  promuovono,
          dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio'
          solo,  con  la    reclusione  da   quattro a   nove   anni.
          L'associazione  e' di  tipo mafioso quando  coloro  che  ne
          fanno  parte si avvalgano della forza di intimidazione  del
          vincolo    associativo      e    della      condizione   di
          assoggettamento  e    di  omerta'  che     ne  deriva   per
          commettere  delitti,  per  acquisire  in    modo  diretto o
          indiretto la gestione  o comunque il controllo di attivita'
          economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti    e
          servizi   pubblici  o per  realizzare  profitti o  vantaggi
          ingiusti  per  se'  o  per  altri, ovvero   al   fine    di
          impedire   od ostacolare il libero  esercizio del voto o di
          procurare   voti  a  se'  o  ad  altri  in  occasione    di
          consultazioni  elettorali.  Se  l'associazione e' armata si
          applica la pena della reclusione da quattro  a  dieci  anni
          nei casi  previsti dal primo  comma e da  cinque a quindici
          anni  nei  casi previsti  dal secondo comma. L'associazione
          si  considera  armata  quando  i    partecipanti  hanno  la
          disponibilita',    per  il  conseguimento della   finalita'
          dell'associazione,  di  armi  o materie  esplodenti,  anche
          se    occultate  o  tenute   in luogo   di deposito. Se  le
          attivita' economiche di    cui  gli    associati  intendono
          assumere  o    mantenere il controllo   sono finanziate  in
          tutto  o in  parte con   il prezzo,   il prodotto,    o  il
          profitto  di    delitti,    le pene   stabilite nei   commi
          precedenti sono aumentate   da un terzo alla  meta'.    Nei
          confronti  del condannato   e'   sempre  obbligatoria    la
          confisca  delle  cose  che servirono o furono  destinate  a
          commettere  il  reato e  delle cose che ne sono  il prezzo,
          il  prodotto,    il  profitto  o  che    ne   costituiscono
          l'impiego.  (Decadono   inoltre di   diritto le  licenze di
          polizia, di comemrcio,  di  commissionario  astatore presso
          i  mercati  annonari all'ingrosso, le concessioni  di acque
          pubbliche  e  i    diritti  ad  esse  inerenti  nonche'  le
          iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture
          pubbliche   di  cui   il  condannato  fosse  titolare).  Le
          disposizioni del presente articolo si  applicano anche alla
          camorra  e  alle      altre    associazioni,       comunque
          localmente      denominate,   che valendosi    della  forza
          intimidatrice   del  vincolo   associativo perseguono scopi
          corrispondenti  a  quelli  delle    associazioni  di   tipo
          mafioso".
            -  La    legge  27  dicembre   1956, n.   1423 (Misure di
          prevenzione nei confronti delle persone pericolose  per  la
          sicurezza e per la pubblica moralita') e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  31 dicembre 1956, n. 327.
            - La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
          mafia)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 5 giugno
          1965, n. 138.
            - La  legge 13 settembre 1982,  n. 646  (Disposizioni  in
          materia di misure di prevenzione di  carattere patrimoniale
          ed  integrazione  alle  leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10
          febbraio  1962,  n.  57  e  31  maggio  1965,    n.    575.
          Istituzione    di    una   commissione   parlamentare   sul
          fenomeno  della  mafia) e'   pubblicata   nella    Gazzetta
          Ufficiale  14 settembre 1982, n. 253.
            -    La legge   20   maggio  1970, n.  300  (Norme  sulla
          tutela  della liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori, della
          liberta'   sindacale   e dell'attivita'    sindacale    nei
          luoghi    di     lavoro   e    norme   sul collocamento) e'
          pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale 27  maggio  1970,  n.
          131.
            -  La    legge  9   dicembre 1977,   n. 903   (Parita' di
          trattamento tra uomini e  donne in  materia di lavoro)   e'
          pubblicata    nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n.
          343.
            -   La   legge   10   aprile   1991, n.    125    (Azioni
          positive  per  la realizzazione della parita' uomodonna nel
          lavoro)  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
          1991, n. 88.
            - La  legge 31  dicembre 1996,   n. 675  (Tutela    delle
          persone    e di altri   soggetti  rispetto  al  trattamento
          dei   dati    personali)    e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
            -  La   legge 29  aprile 1949,  n. 264  (Provvedimenti in
          materia di avvicinamenti  in  materia  di  avviamento    al
          lavoro  e  di assistenza dei lavoratori   involontariamente
          disoccupati)   e'  pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale  1
          giugno 1949, n. 125, supplemento ordinario.