Art. 10. Attivita' di mediazione 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita' necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative. 2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. 3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e puo' essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta. 5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo' comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo. 6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a: a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione; b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attivita'; c) fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richiesta. 7. I soggetti di cui al comma 2 devono: a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita' delle competenze professionali e' comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale; b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attivita' di mediazione e' vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori. 9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita' di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito. 11. Il soggetto che svolge l'attivita' di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa. 12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalita': a) di controllo sul corretto esercizio dell'attivita'; b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10; c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6; d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro. 13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.
Note all'art. 10: - L'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 59/1997, e' il seguente: "1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono: a)-f) (Omissis); g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali". - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. - L'art. 416-bis del codice penale, cosi' recita: "Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' puntio con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di comemrcio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso". - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. - La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. - La legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253. - La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131. - La legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n. 343. - La legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomodonna nel lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1991, n. 88. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario. - La legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avvicinamenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n. 125, supplemento ordinario.